ALLEGATO
B
(Artt. da 33 a 36 del codice)
Trattamenti con strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura
del titolare, del responsabile ove designato
e dell’incaricato, in caso di trattamento
con strumenti elettronici:
Sistema di autenticazione informatica
1. Il trattamento di dati personali
con strumenti elettronici è consentito
agli incaricati dotati di credenziali di
autenticazione che consentano il superamento
di una procedura di autenticazione relativa
a uno specifico trattamento o a un insieme
di trattamenti.
2. Le credenziali di
autenticazione consistono in un codice
per l’identificazione
dell’incaricato associato a una parola
chiave riservata conosciuta solamente dal
medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione
in possesso e uso esclusivo dell’incaricato,
eventualmente associato a un codice identificativo
o a una parola chiave, oppure in una caratteristica
biometrica dell’incaricato, eventualmente
associata a un codice identificativo o a
una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato
sono assegnate o associate individualmente
una o più credenziali
per l’autenticazione.
4. Con le istruzioni
impartite agli incaricati è prescritto
di adottare le necessarie cautele per assicurare
la segretezza della componente riservata
della credenziale e la diligente custodia
dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo
dell’incaricato.
5. La parola chiave,
quando è prevista
dal sistema di autenticazione, è composta
da almeno otto caratteri oppure, nel caso
in cui lo strumento elettronico non lo permetta,
da un numero di caratteri pari al massimo
consentito; essa non contiene riferimenti
agevolmente riconducibili all’incaricato
ed è modificata da quest’ultimo
al primo utilizzo e, successivamente, almeno
ogni sei mesi. In caso di trattamento di
dati sensibili e di dati giudiziari la parola
chiave è modificata almeno ogni tre
mesi.
6. Il codice per l’identificazione,
laddove utilizzato, non può essere
assegnato ad altri incaricati, neppure in
tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non
utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate,
salvo quelle preventivamente autorizzate
per soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono
disattivate anche in caso di perdita della
qualità che
consente all’incaricato l’accesso
ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati
per non lasciare incustodito e accessibile
lo strumento elettronico durante una sessione
di trattamento.
10. Quando l’accesso ai dati e agli
strumenti elettronici è consentito
esclusivamente mediante uso della componente
riservata della credenziale per l’autenticazione,
sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte a individuare chiaramente le
modalità con le quali il titolare
può assicurare la disponibilità di
dati o strumenti elettronici in caso di prolungata
assenza o impedimento dell’incaricato
che renda indispensabile e indifferibile
intervenire per esclusive necessità di
operatività e di sicurezza del sistema.
In tal caso la custodia delle copie delle
credenziali è organizzata garantendo
la relativa segretezza e individuando preventivamente
per iscritto i soggetti incaricati della
loro custodia, i quali devono informare tempestivamente
l’incaricato dell’intervento
effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione
di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema
di autorizzazione non si applicano ai trattamenti
dei dati personali destinati alla diffusione.
Sistema di autorizzazione
12. Quando per gli incaricati
sono individuati profili di autorizzazione
di ambito diverso è utilizzato
un sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione,
per ciascun incaricato o per classi omogenee
di incaricati, sono individuati e configurati
anteriormente all’inizio del trattamento, in modo
da limitare l’accesso ai soli dati
necessari per effettuare le operazioni di
trattamento.
14. Periodicamente, e
comunque almeno annualmente, è verificata
la sussistenza delle condizioni per la conservazione
dei profili di autorizzazione.
Altre misure di sicurezza
15. Nell’ambito dell’aggiornamento
periodico con cadenza almeno annuale dell’individuazione
dell’ambito del trattamento consentito
ai singoli incaricati e addetti alla gestione
o alla manutenzione degli strumenti elettronici,
la lista degli incaricati può essere
redatta anche per classi omogenee di incarico
e dei relativi profili di autorizzazione.
16. I dati personali
sono protetti contro il rischio di intrusione
e dell’azione
di programmi di cui all’art. 615-quinquies
del codice penale, mediante l’attivazione
di idonei strumenti elettronici da aggiornare
con cadenza almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti
periodici dei programmi per elaboratore
volti a prevenire la vulnerabilità di
strumenti elettronici e a correggerne difetti
sono effettuati almeno annualmente. In caso
di trattamento di dati sensibili o giudiziari
l’aggiornamento è almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative
e tecniche che prevedono il salvataggio dei
dati con frequenza almeno settimanale.
Documento programmatico sulla sicurezza
19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare
di un trattamento di dati sensibili o di
dati giudiziari redige anche attraverso il
responsabile, se designato, un documento
programmatico sulla sicurezza contenente
idonee informazioni riguardo:
19.1. l’elenco dei trattamenti di dati
personali;
19.2. la distribuzione dei compiti e delle
responsabilità nell’ambito
delle strutture preposte al trattamento dei dati;
19.3. l’analisi dei rischi che incombono sui dati;
19.4. le misure da adottare per garantire l’integrità e
la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle
aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino
della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento
di cui al successivo punto 23;
19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento,
per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure
disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina
sulla protezione dei dati
personali più rilevanti in rapporto alle relative attività,
delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per
aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata
già al momento dell’ingresso in servizio, nonché in
occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi
strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione
delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali
affidati, in conformità al codice, all’esterno della struttura
del titolare;
19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale di cui al punto 24, l’individuazione dei criteri
da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli
altri dati personali dell’interessato.
Ulteriori misure in caso di trattamento
di dati sensibili o giudiziari
20. I dati sensibili
o giudiziari sono protetti contro l’accesso abusivo, di cui all’ art.
615- ter del codice penale, mediante l’utilizzo
di idonei strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni
organizzative e tecniche per la custodia
e l’uso
dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati
i dati al fine di evitare accessi non autorizzati
e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati
sensibili o giudiziari se non utilizzati
sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero
possono essere riutilizzati da altri incaricati,
non autorizzati al trattamento degli stessi
dati, se le informazioni precedentemente
in essi contenute non sono intelligibili
e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.
23. Sono adottate idonee
misure per garantire il ripristino dell’accesso
ai dati in caso di danneggiamento degli
stessi o degli strumenti elettronici, in
tempi certi compatibili con i diritti degli
interessati e non superiori a sette giorni.
24. Gli organismi sanitari
e gli esercenti le professioni sanitarie
effettuano il trattamento dei dati idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale contenuti in elenchi, registri
o banche di dati con le modalità di
cui all’articolo 22, comma 6, del codice,
anche al fine di consentire il trattamento
disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati
personali che permettono di identificare
direttamente gli interessati. I dati relativi
all’identità genetica sono trattati
esclusivamente all’interno di locali
protetti accessibili ai soli incaricati dei
trattamenti ed ai soggetti specificatamente
autorizzati ad accedervi; il trasporto dei
dati all’esterno dei locali riservati
al loro trattamento deve avvenire in contenitori
muniti di serratura o dispositivi equipollenti;
il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.
Misure di tutela e garanzia
25. Il titolare che adotta
misure minime di sicurezza avvalendosi
di soggetti esterni alla propria struttura,
per provvedere alla esecuzione riceve dall’installatore
una descrizione scritta dell’intervento
effettuato che ne attesta la conformità alle
disposizioni del presente disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce,
nella relazione accompagnatoria del bilancio
d’esercizio,
se dovuta, dell’avvenuta redazione
o aggiornamento del documento programmatico
sulla sicurezza.
Trattamenti
senza l’ausilio
di strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare
a cura del titolare, del responsabile, ove
designato, e dell’incaricato, in caso
di trattamento con strumenti diversi da quelli
elettronici:
27. Agli incaricati sono
impartite istruzioni scritte finalizzate
al controllo ed alla custodia, per l’intero ciclo necessario
allo svolgimento delle operazioni di trattamento,
degli atti e dei documenti contenenti dati
personali. Nell’ambito
dell’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell’individuazione
dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati,
la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi
omogenee di incarico e dei relativi profili di
autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti
dati personali sensibili o giudiziari sono
affidati agli incaricati del trattamento
per lo svolgimento dei relativi compiti,
i medesimi atti e documenti sono controllati
e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione
in maniera che ad essi non accedano persone
prive di autorizzazione, e sono restituiti
al termine delle operazioni affidate.
29. L’accesso agli archivi contenenti
dati sensibili o giudiziari è controllato.
Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo
l’orario di chiusura, sono identificate
e registrate. Quando gli archivi non sono
dotati di strumenti elettronici per il
controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone
che vi accedono sono preventivamente autorizzate. |