Home > Comunicati >

 

Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza e Prevenzione nei posti di lavoro – D.Lgs.9/4/2008 n.81 (ex D.Lgs.626/94).
Adempimenti: comunicazione del nominativo dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza – RLS - all’INAIL entro la data del 16 maggio 2009.

In applicazione della nuova normativa in materia di sicurezza prevista dal Testo Unico 81/2008, si ricorda a tutte le aziende che, entro il 31 marzo di ciascun anno, deve essere comunicato telematicamente all’INAIL il /i nominativo/i del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Essendo una novità, in sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dovrà essere effettuata entro il 16 maggio 2009 e dovrà indicare la situazione in essere al 31/12/2008.

Per effettuare tale comunicazione è necessario collegarsi al sito Inail: www.inail.it, compilare il modello qui di seguito allegato e inviarlo on line.
Qualora vi fossero problemi tecnici nell’inserimento/invio della comunicazione, come precisato nella circolare Inail n.11 del 2009 è possibile inviare eccezionalmente un modello cartaceo.

Ma quale ruolo ricopre il rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) nel contesto aziendale?
Il Testo Unico 81/2008 ha introdotto la nuova figura del rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) che svolge un ruolo consultivo e propositivo. Infatti, attraverso il rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) i lavoratori possono controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere l’attuazione di misure idonee a tutelare la loro salute.
Il Testo Unico stabilisce il numero minimo di rappresentanti da individuare: 1 sino a 200 lavoratori; 3 da 201 a 1000; 6 oltre i 1000 lavoratori. Egli è eletto o designato dai lavoratori stessi, secondo le modalità individuate dagli accordi collettivi applicati al settore. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti (intendendosi per tali i lavoratori dipendenti, i soci, i coadiuvanti ed i collaboratori familiari), il RLS di norma è eletto direttamente dai lavoratori al suo interno. I lavoratori possono anche decidere di non eleggere il RLS: il datore di lavoro si limiterà a dare atto della rinuncia a tale designazione.
Il rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione tale da assicurargli adeguate competenze, partecipando a corsi la cui durata minima deve essere di almeno 32 ore.

Si ricorda, per completezza, che il T.U. 81/2008 prevede tutta una serie di obblighi e adempimenti che, se mancanti o insufficienti, comportano l’applicazione di gravi sanzioni, anche penali.
Questi gli adempimenti fondamentali:

a) nomina del responsabile della prevenzione e sicurezza (RSPP). Può trattarsi sia di un soggetto interno all’azienda (dipendente) che esterno (consulente) che deve aver frequentato il corso obbligatorio di 32 ore ed avere la relativa certificazione di frequenza;

b) redazione del piano della sicurezza da parte dell’RSPP;

c) nomina del medico competente preposto alla sorveglianza sanitaria;

d) redazione del documento di valutazione dei rischi e, per le imprese che occupano più di 10 dipendenti, dell’autocertificazione;

e) frequentazione al corso antincendio e a quello di primo soccorso con relativa attestazione di frequenza;

f) indicazione del nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

In conclusione, visti i numerosi obblighi e adempimenti che il Testo Unico impone, la cui violazione è anche penalmente sanzionata, Vi suggeriamo di rivolgerVi a operatori del settore preparati, già a Voi noti o segnalati dalle associazioni di categoria.

Studio legale Alberto Banfi
Avvocato Chiara Palazzetti

Allegati:
Designazione del RSL 
Modulo RSL

 

 

 

    Associazione Ottici della provincia di Palermo
via Emerico Amari, 11- Palermo
tel / fax 091 - 6118383