Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza e
Prevenzione nei posti di lavoro – D.Lgs.9/4/2008
n.81 (ex D.Lgs.626/94).
Adempimenti: comunicazione del nominativo dei Rappresentanti
dei lavoratori per la Sicurezza – RLS - all’INAIL
entro la data del 16 maggio 2009.
In applicazione della nuova normativa
in materia di sicurezza prevista dal Testo Unico 81/2008,
si ricorda a tutte le aziende che, entro il 31 marzo
di ciascun anno, deve essere comunicato telematicamente
all’INAIL il /i nominativo/i
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Essendo una novità, in sede di prima applicazione
la scadenza della comunicazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (RLS) dovrà essere effettuata
entro il 16 maggio 2009 e dovrà indicare la situazione
in essere al 31/12/2008.
Per effettuare tale comunicazione è necessario
collegarsi al sito Inail: www.inail.it, compilare il modello
qui di seguito allegato e inviarlo on line.
Qualora vi fossero problemi tecnici nell’inserimento/invio
della comunicazione, come precisato nella circolare Inail
n.11 del 2009 è possibile inviare eccezionalmente
un modello cartaceo.
Ma quale ruolo ricopre il rappresentante dei lavoratori
per la Sicurezza (RLS) nel contesto aziendale?
Il Testo Unico 81/2008 ha introdotto la nuova figura del
rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) che
svolge un ruolo consultivo e propositivo. Infatti, attraverso
il rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)
i lavoratori possono controllare l’applicazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e promuovere l’attuazione di misure
idonee a tutelare la loro salute.
Il Testo Unico stabilisce il numero minimo di rappresentanti
da individuare: 1 sino a 200 lavoratori; 3 da 201 a 1000;
6 oltre i 1000 lavoratori. Egli è eletto o designato
dai lavoratori stessi, secondo le modalità individuate
dagli accordi collettivi applicati al settore. Nelle aziende
che occupano fino a 15 dipendenti (intendendosi per tali
i lavoratori dipendenti, i soci, i coadiuvanti ed i collaboratori
familiari), il RLS di norma è eletto direttamente
dai lavoratori al suo interno. I lavoratori possono anche
decidere di non eleggere il RLS: il datore di lavoro si
limiterà a dare atto della rinuncia a tale designazione.
Il rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)
ha diritto ad una formazione tale da assicurargli adeguate
competenze, partecipando a corsi la cui durata minima deve
essere di almeno 32 ore.
Si ricorda, per completezza, che il
T.U. 81/2008 prevede tutta una serie di obblighi e adempimenti
che, se mancanti o insufficienti, comportano l’applicazione
di gravi sanzioni, anche penali.
Questi gli adempimenti fondamentali:
a) nomina del responsabile della prevenzione e sicurezza
(RSPP). Può trattarsi sia di un soggetto interno
all’azienda (dipendente) che esterno (consulente)
che deve aver frequentato il corso obbligatorio di 32 ore
ed avere la relativa certificazione di frequenza;
b) redazione del piano della sicurezza da parte dell’RSPP;
c) nomina del medico competente preposto alla sorveglianza
sanitaria;
d) redazione del documento di valutazione dei rischi e,
per le imprese che occupano più di 10 dipendenti,
dell’autocertificazione;
e) frequentazione al corso antincendio e a quello di primo
soccorso con relativa attestazione di frequenza;
f) indicazione del nominativo dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza (RLS).
In conclusione, visti i numerosi obblighi
e adempimenti che il Testo Unico impone, la cui violazione è anche
penalmente sanzionata, Vi suggeriamo di rivolgerVi a operatori
del settore preparati, già a Voi noti o segnalati
dalle associazioni di categoria.
Studio legale Alberto Banfi
Avvocato Chiara Palazzetti
Allegati:
Designazione del RSL
Modulo RSL