POLITICHE LEGISLATIVE
WELFARE
N. Prot. 00091 |
Roma, 20.01.2009 |
Com. n. 10 |
OGGETTO: Conguaglio di fine anno
dei contributi previdenziali e assistenziali. Precisazioni
Come ogni anno, le operazioni di conguaglio dei contributi
previdenziali ed assistenziali potranno essere effettuate
oltre che con la denuncia relativa al mese di dicembre
(da presentare entro il 16.01.09), anche con
quella relativa al mese di gennaio (da presentare
entro il 16.2.2009), senza aggravio di oneri accessori.
Tuttavia, considerato che, a partire dall’anno
in corso, le operazioni di conguaglio riguarderanno anche
il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’INPS precisa
che le operazioni predette potranno essere effettuate anche
con la denuncia relativa al mese di febbraio 2009 (da
presentare entro il 16 marzo 2009), senza
aggravio di oneri accessori.
Ciò premesso, sulla scorta delle istruzioni emanate
dall’INPS forniamo alcuni chiarimenti al riguardo.
Massimale
Com'è noto, il massimale annuo valido ai fini contributivi
e pensionistici si applica agli iscritti a forme pensionistiche
obbligatorie successivamente al 31.12.95, privi di anzianità contributiva,
nonchè a coloro che optano per il calcolo della pensione
con il sistema contributivo.
Tale massimale, per l'anno 2008 è pari a € 88.669,00.
Esso trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione
IVS, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva dell'1% dovuta
sulle retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione
pensionabile.
Una volta raggiunto il limite predetto
sulla parte eccedente dovranno essere versate soltanto
le contribuzioni minori (codice tipo contribuzione “98”).
Qualora nel corso del 2008 sia stato
versato il contributo IVS sulla parte eccedente il massimale,
si potrà procedere,
in sede di conguaglio, al recupero del contributo IVS non
dovuto utilizzando il codice del quadro "D" "L952" preceduto
dalla dicitura "recupero contribuzione IVS su massimale".
L'Istituto ricorda che, ove gli adempimenti
contributivi riguardanti le componenti variabili della
retribuzione siano assolti con la denuncia relativa al
mese di gennaio 2009 (es. compenso lavoro straordinario),
tali componenti non hanno incidenza sulla determinazione
del massimale dell'anno 2008. Ciò, in quanto, ai fini del regime contributivo,
gli elementi variabili sono considerati retribuzione del
mese di erogazione e, quindi, hanno incidenza sul massimale
dell’anno di erogazione.
Contributo aggiuntivo IVS
Anche le operazioni di conguaglio relative
al contributo dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente
il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile
(per il 2008 pari a € 40.765,00 annui e ad euro 3.397,00 mensili)
possono essere effettuate, oltre che con la
denuncia relativa al mese di dicembre 2008 (da presentare
entro il 16 gennaio 2009), anche con quelle relative
al mese di gennaio 2009 (da presentare entro il 16
febbraio 2009) e febbraio 2009 (da presentare entro il 16
marzo 2009).
A tal fine, le aziende dovranno utilizzare i seguenti codici:
- QUADRO B/C: M951 “Cong.
Contributo aggiuntivo 1%”
- QUADRO “D”: L951 “Rec.
Contributo aggiuntivo 1%”
Nei casi in cui durante l'anno si siano
verificati eventi che abbiano modificato il regime pensionistico
del lavoratore interessato (es: impiegato divenuto dirigente
d'azienda ovvero dirigente d'azienda industriale assunto
da azienda commerciale), il datore di lavoro provvederà alle operazioni di
conguaglio relativamente al regime pensionistico cessato.
Qualora il coacervo delle retribuzioni erogate non abbia
comportato il superamento del tetto annuo, dovrà essere
effettuato il rimborso al lavoratore della contribuzione
eventualmente trattenuta in eccedenza nel corso dei
singoli mesi, con recupero della stessa dall’ente previdenziale.
Elementi variabili delle retribuzioni
Com’è noto qualora nel corso del mese intervengano
elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione
imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro
di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti
contributivi relativi al mese successivo, fatta salva, nell’ambito
di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione
di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a
contribuzione (Delibera Consiglio di Amministrazione INPS
n.5 del 1993).
Viene ricordato che gli elementi variabili
della retribuzione, ai fini dell'imputazione nella posizione
assicurativa e contributiva del lavoratore (CUD 2009 e mod.770/2009), devono
essere presi in considerazione secondo il principio della
competenza (dicembre 2008) mentre, ai fini dell'assoggettamento
al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni),
devono essere considerati retribuzione del mese di gennaio
2009.
In questi casi, fermo restando che il
pagamento od il recupero dei contributi deve avvenire nel
mese successivo a quello di riferimento, le aziende possono
comunicare le partite in questione, anche con le denunce da presentare nel
mese di febbraio 2009, utilizzando i seguenti codici:
QUADRO B/C: |
- AOOO “Aumento
della retribuzione imponibile” |
|
- DOOO “Diminuzione
della retribuzione imponibile” |
Erogazioni liberali
Le erogazioni liberali ed i sussidi occasionali, corrisposti
dal datore di lavoro ai propri dipendenti, a partire
dal 29 maggio 2008, concorrono interamente alla
determinazione del reddito di lavoro dipendente anche se
di importo inferiore a 258,23 euro.
L’Inps, nel rendere noti i nuovi criteri, evidenzia
che la precedente normativa, che prevedeva la non imponibilità di
tali somme, è stata soppressa per effetto della legge
n. 126/2008.
Continuano, tuttavia, ad essere escluse dal reddito imponibile
le erogazioni liberali in natura di importo non superiore
a 258,23 euro annui.
Di conseguenza, in base alla nuova disciplina
dovranno essere interamente considerati, nel calcolo
della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali,
i seguenti emolumenti:
- erogazioni liberali concesse in occasione
di festività o
ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti;
- sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti
esigenze personali o familiari del dipendente;
- sussidi occasionali corrisposti a
dipendenti vittime dell’usura o ammessi a fruire
delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti
a rifiuto opposto a richieste estorsive.
Eventuali operazioni di conguaglio per
le erogazioni corrisposte, dopo il 28.05.2008 e non assoggettate
a contribuzione, dovranno essere effettuate dai datori
di lavoro con le seguenti modalità:
- porteranno in aumento della retribuzione imponibile del
mese cui si riferisce la denuncia la parte della erogazione
non assoggettata a contribuzione;
- provvederanno a trattenere al lavoratore
la differenza dell’importo della quota del contributo
a proprio carico trattenuta in misura inferiore.
Dal punto di vista operativo, l’Istituto fa presente
che le citate somme devono essere assoggettate a contribuzione
nel mese di effettiva corresponsione.
Fringe benefit
Come si ricorderà il valore dei beni ceduti e dei
servizi prestati ai dipendenti non concorre a formare il
reddito da lavoro dipendente se, complessivamente non superiore,
nel periodo d'imposta, al limite di euro 258,23 (art.3 del
D.lgs 314/97).
Qualora detto limite venga superato, il predetto valore
concorre interamente a formare il reddito imponibile.
In questo caso, il datore di lavoro dovrà provvedere,
in sede di conguaglio, ad assoggettare a contribuzione tutto
il valore e non solo la quota eccedente.
Al riguardo l'Istituto precisa che, nel
caso in cui il predetto limite venga superato nel corso
di più rapporti di
lavoro, l'azienda che opera il conguaglio dovrà provvedere,
ai soli fini previdenziali, al versamento dei contributi
soltanto sul valore dei fringe benefit da essa erogati.
Per le operazioni di conguaglio i datori
di lavoro dovranno:
- portare in aumento della retribuzione
imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo
dei fringe benefit dagli stessi corrisposti qualora, anche
a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore
di lavoro, risulti complessivamente superiore a euro 258,23
nel periodo d’imposta e non sia stato assoggettato
a contribuzione nel corso dell’anno;
- trattenere al lavoratore la differenza
dell’importo
della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta
nel corso dell’anno.
Trasferimento d'azienda
Nelle ipotesi di trasferimento dell'azienda,
ai sensi dell'art.2112 c.c., il datore di lavoro subentrante
dovrà effettuare
le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali
sulle retribuzioni complessivamente erogate nell'anno al
lavoratore, relativamente a tutte le ipotesi sopra
illustrate (decontribuzione, erogazioni liberali e fringe
benefit).
Prestiti ai dipendenti
Dal 1° gennaio 2000, il paramentro di riferimento per
la determinazione della quota imponibile per il compenso
in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti (art.
51, c.4, lett. B del T.U.IR.), è dato dal tasso ufficiale
di riferimento (TUR) vigente al termine di ciascun anno.
Conguagli per versamenti di quote di
TFR al Fondo di Tesoreria
Com’è noto, il versamento delle quote di TFR
va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o
alla cessazione del rapporto di lavoro.
In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende
devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito
o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle
somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione
delle relative misure compensative.
a) Sistemazione delle somme versate in eccedenza al Fondo
di Tesoreria.
I datori di lavoro che, per effetto di inesatta determinazione
delle quote di TFR complessivamente trasferite, hanno versato
somme in eccedenza rispetto all’importo dovuto, possono
provvedere al relativo recupero.
A tal fine, opereranno come segue:
- determineranno
l’ammontare delle somme eccedenti;
- indicheranno
l’importo da recuperare nel quadro “D” del
DM10 con il già previsto codice “RF01”.
Va evidenziato che in alcuni casi tale
recupero potrebbe determinare per le aziende la necessità di dover restituire
quote delle misure compensative già fruite in relazione
alle quote di TFR da recuperare.
A tal fine, i datori di lavoro:
- determineranno l’ammontare
della misura compensativa fruita in eccedenza in relazione
al recupero effettuato;
- indicheranno l’importo da restituire
nei quadri “B/C” del DM10 con il codice di nuova
istituzione “M120”.
Qualora la restituzione riguardi misure
compensative già fruite
in relazione a somme destinate alla previdenza complementare
(fondi pensione), i datori di lavoro provvederanno ad indicarne
il relativo importo con il codice di nuova istituzione del
quadro B/C “M121”.
In corrispondenza dei detti codici dovranno
essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati
e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato
nei campi “giornate” e “retribuzioni”.
Ai fini della compilazione del flusso
EMens, l’importo
recuperato con il codice “RF01” dovrà essere
indicato nell’elemento <RecuperoContribuzione> di <Prestazione>.
b)Regolarizzazione delle somme versate in misura inferiore
al Fondo Tesoreria
Le aziende che hanno complessivamente versato al Fondo Tesoreria
quote di TFR in misura inferiore al dovuto dovranno provvedere
alla relativa regolarizzazione.
Le stesse potranno altresì recuperare le misure compensative
relative alle quote di TFR da conguagliare.
A tal fine, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti
modalità:
- determineranno l’ammontare delle somme dovute
al Fondo di Tesoreria e indicheranno il relativo importo
nei quadri “B/C” del DM10 con il codice “CF02”.
In corrispondenza di detto codice dovranno essere indicati
solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo;
nessun dato deve essere indicato nei campi “giornate” e “retribuzioni”.
In sede di conguaglio potranno altresì essere
recuperate le misure compensative spettanti in relazione
alle quote regolarizzate, ovvero a quelle destinate alla
previdenza complementare.
A tal fine, le stesse dovranno essere indicate nel quadro “D” del
DM10 (22) con i già previsti codici:
CODICI |
SIGNIFICATO |
TF11 |
Rec arretrati contributo TFR L297/82
prev. Compl |
TF12 |
Rec arretrati contributo
TFR L297/82 Fondo
Tesoreria |
Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006
Com’è noto, per le aziende che hanno iniziato
l’attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi
nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano qualora alla
fine dell’anno solare di inizio attività la
media dei dipendenti occupati ha raggiunto il limite
dei 50 addetti.
In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote
dovute a partire dal mese di inizio dell’attività.
Per quanto concerne le aziende che hanno iniziato l’attività nel
2008 il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio
di fine anno dovrà essere maggiorando del tasso di
rivalutazione per il 2008 del 3,48% calcolato fino
alla data di effettivo versamento.
Le aziende che, al 31.12.2008, hanno
raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l’apposita
dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia
DM10 relativa al mese di febbraio 2009 (entro 31 marzo 2009).
Modalità operative
Ai fini del versamento delle quote da destinare
al Fondo d Tesoreria, i datori di lavoro opereranno come
segue:
- determineranno l’importo delle somme
dovute relativamente ai periodi pregressi dal mese di inizio
attività al periodo di paga antecedente quello di
versamento;
- indicheranno il relativo importo nei quadri “B/C” del
DM10 con il già previsto codice “CF02”
- determineranno la maggiorazione del 2,74%
rapportata al periodo intercorrente tra il mese di inizio
attività e quello di versamento e indicheranno l’importo
nei quadri “B/C” del DM10 con il già previsto
codice “CF11”.
In corrispondenza di detti codici dovranno
essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati
e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato
nei campi “giornate” e “retribuzioni”.
I datori di lavoro potranno altresì recuperare le
misure compensative connesse alle quote versate al Fondo
di Tesoreria. A tal fine gli stessi, dopo averne determinato
l’importo, provvederanno a indicarlo nel quadro “D” del
DM10 con il codice “TF12”.
Ai fini del versamento delle quote riferite
al periodo corrente e al recupero delle connesse misure
compensative, le aziende si atterranno alla prassi in uso
(codice “CF01” nei
quadri B/C ed i codici “TF01” e “TF02” nel
quadro “D” per il recupero delle misure compensative).
Ai fini della compilazione del flusso
EMens, gli importi oggetto di versamento dovranno essere
indicati nell’elemento <ImportoCorrente> e <ImportoPregresso> di <Contribuzione>
Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta
sostitutiva
Com’è noto anche il TFR versato al Fondo di
Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno,
ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Tale
incremento – al netto dell’imposta sostitutiva – deve
essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.
Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di
Tesoreria.
Sulle somme oggetto di rivalutazione, va versata all’Erario
l’imposta sostitutiva del 11% ex D. Lgs. n. 47/2000,
che grava sul lavoratore.
I datori di lavoro possono conguagliare l’importo versato
relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento
maturato presso il Fondo di Tesoreria sulla denuncia contributiva
di “febbraio 2009”.
Per individuarne l’ammontare, i datori di lavoro potranno
calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite
alla Tesoreria, avvalendosi dell’ultimo (o del penultimo) indice
ISTAT. A tale riguardo, si fa presente che - al 14 dicembre
2008 - il coefficiente di rivalutazione è pari a 3,025228.
L’importo dell’imposta sostitutiva da recuperare
dovrà essere riportato sul quadro "D" del
DM10, preceduto dal previsto codice "PF30",
con il significato di "importo imposta sostitutiva TFR
Fondo di Tesoreria".
Si precisa, altresì, che a febbraio - in sede di pagamento
del saldo dell’imposta – sarà possibile
effettuare le operazioni di conguaglio relative all’imposta
sostitutiva nella sua entità definitiva.
Ai fini della compilazione del flusso EMens, l’imposta sostitutiva
va indicata nell’elemento <ImpostaSostitutiva>, presente in <Prestazione>.
Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta
sostitutiva - sia all’atto del versamento dell’acconto che in altre
ipotesi - possono in ogni caso essere restituite.
A tal fine, dovrà essere utilizzato il previsto codice “CF30” -
avente il significato di “rest. Imposta sost. su TFR
Fondo Tesoreria” – da riportare nel quadro B-C
del DM10; nessun dato dovrà essere indicato nei campi “n.
dipendenti”, “giornate” e “retribuzioni”.
Per la sistemazione delle denunce EMens, i datori di lavoro
provvederanno a riportare le somme indicate con il codice “CF30” nell’elemento <Contribuzione>, <ImportoPregresso>,
presente in <MeseTesoreria>.
IL
RESPONSABILE
Dott. Alessandro Vecchietti
Rif.: Circolare INPS n. 4 del 14.01.2009
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