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POLITICHE LEGISLATIVE
WELFARE

N. Prot. 00091

Roma, 20.01.2009

Com. n. 10

 

OGGETTO: Conguaglio di fine anno dei contributi previdenziali e assistenziali. Precisazioni
                           
Come ogni anno, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali  potranno essere effettuate oltre che  con la denuncia relativa al  mese di dicembre (da presentare entro il 16.01.09), anche  con quella relativa al mese di gennaio (da presentare entro il 16.2.2009), senza aggravio di oneri accessori.

Tuttavia, considerato che,  a partire dall’anno in corso, le operazioni di conguaglio riguarderanno anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’INPS  precisa che le operazioni predette potranno essere effettuate  anche con la denuncia relativa al mese di febbraio 2009 (da presentare entro il 16 marzo 2009), senza aggravio di oneri accessori.

Ciò premesso, sulla scorta delle istruzioni emanate dall’INPS forniamo alcuni  chiarimenti al riguardo.

Massimale

Com'è noto, il massimale annuo valido ai fini contributivi e pensionistici si applica agli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31.12.95, privi di anzianità contributiva, nonchè a coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.

Tale massimale, per l'anno 2008 è pari a €  88.669,00. Esso trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione IVS, comprensiva dell'aliquota aggiuntiva dell'1% dovuta sulle retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile.

Una volta raggiunto il limite predetto sulla parte eccedente dovranno essere versate soltanto le contribuzioni minori (codice tipo contribuzione “98”).

Qualora nel corso del 2008 sia stato versato il contributo IVS sulla parte eccedente il massimale, si potrà procedere, in sede di conguaglio, al recupero del contributo IVS non dovuto utilizzando il codice del quadro "D" "L952" preceduto dalla dicitura "recupero contribuzione IVS su massimale".

L'Istituto ricorda che, ove gli adempimenti contributivi riguardanti le componenti variabili della retribuzione siano assolti con la denuncia relativa al mese di gennaio 2009 (es. compenso lavoro straordinario), tali componenti non hanno incidenza sulla determinazione del massimale dell'anno 2008. Ciò, in quanto, ai fini del regime contributivo, gli elementi variabili sono considerati retribuzione del mese di erogazione e, quindi, hanno incidenza sul  massimale dell’anno di erogazione.

Contributo aggiuntivo IVS

Anche le operazioni di conguaglio relative al contributo dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per il 2008 pari a € 40.765,00 annui e ad euro 3.397,00 mensili) possono  essere effettuate, oltre che con  la denuncia relativa al mese di dicembre 2008 (da presentare entro il 16 gennaio 2009),  anche con quelle relative al mese di gennaio 2009  (da presentare entro il 16 febbraio 2009) e febbraio 2009 (da presentare entro il 16 marzo 2009).

A tal fine, le aziende dovranno utilizzare i seguenti codici:

- QUADRO B/C:    M951 “Cong. Contributo aggiuntivo 1%”

- QUADRO “D”:    L951 “Rec. Contributo aggiuntivo 1%”

 

Nei casi in cui durante l'anno si siano verificati eventi che abbiano modificato il regime pensionistico del lavoratore interessato (es: impiegato divenuto dirigente d'azienda ovvero dirigente d'azienda industriale assunto da azienda commerciale), il datore di lavoro provvederà alle operazioni  di conguaglio relativamente al regime pensionistico cessato. Qualora il coacervo delle retribuzioni erogate non abbia comportato il superamento del tetto annuo, dovrà essere effettuato  il rimborso al lavoratore della contribuzione eventualmente  trattenuta in eccedenza nel corso dei singoli mesi, con recupero della stessa dall’ente previdenziale.

Elementi variabili delle retribuzioni

Com’è noto qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi  che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti contributivi relativi al mese successivo, fatta salva, nell’ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione (Delibera Consiglio di Amministrazione INPS n.5 del 1993).

Viene ricordato che gli elementi variabili della retribuzione, ai fini dell'imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore (CUD 2009  e mod.770/2009),  devono essere presi in considerazione secondo il principio della competenza (dicembre 2008) mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni), devono essere considerati retribuzione del mese di gennaio 2009.

In questi casi, fermo restando che il pagamento od il recupero dei contributi deve avvenire nel mese successivo a quello di riferimento, le aziende possono comunicare le partite in questione,  anche con le denunce da presentare nel mese di febbraio 2009,  utilizzando i seguenti codici:

 

QUADRO B/C:

 

- AOOO    “Aumento della retribuzione imponibile”

 

- DOOO    “Diminuzione della retribuzione imponibile”

 

Erogazioni liberali

Le erogazioni liberali ed i sussidi occasionali, corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, a partire dal 29 maggio 2008, concorrono interamente alla determinazione del reddito di lavoro dipendente anche se di importo inferiore a 258,23 euro.

L’Inps, nel rendere noti i nuovi criteri, evidenzia che la precedente normativa, che prevedeva  la non imponibilità di tali somme, è stata soppressa per effetto della legge n. 126/2008.

Continuano, tuttavia, ad essere escluse dal reddito imponibile le erogazioni liberali in natura di importo non superiore a 258,23 euro annui.

Di conseguenza, in base alla nuova disciplina dovranno essere interamente considerati,  nel calcolo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali, i seguenti emolumenti: 

  1. erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti;
  2. sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;
  3. sussidi occasionali corrisposti a dipendenti vittime dell’usura o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive.

Eventuali operazioni di conguaglio per le erogazioni corrisposte, dopo il 28.05.2008 e non assoggettate a contribuzione, dovranno essere effettuate dai datori di lavoro con le seguenti modalità:

  1. porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia la parte della erogazione non assoggettata a contribuzione;
  2. provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a proprio carico trattenuta in misura inferiore.

 

Dal punto di vista operativo, l’Istituto fa presente che le  citate somme devono essere assoggettate a contribuzione nel mese di effettiva corresponsione.

 

Fringe benefit

Come si ricorderà il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti non concorre a formare  il reddito da lavoro dipendente se, complessivamente non superiore, nel periodo d'imposta, al limite di euro 258,23 (art.3 del D.lgs 314/97).

Qualora detto limite venga superato, il predetto valore concorre interamente a formare il reddito imponibile.

In questo caso, il datore di lavoro dovrà provvedere, in sede di conguaglio, ad assoggettare a contribuzione tutto il valore e non solo la quota eccedente.

Al riguardo l'Istituto precisa che, nel caso in cui il predetto limite venga superato nel corso di più rapporti di lavoro, l'azienda che opera il conguaglio dovrà provvedere, ai soli fini previdenziali, al versamento dei contributi soltanto sul valore dei fringe benefit da essa erogati.

Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro  dovranno:

  1. portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia  l’importo dei fringe benefit dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a euro 258,23 nel periodo d’imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno;
  2. trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.

Trasferimento d'azienda

Nelle ipotesi di trasferimento dell'azienda, ai sensi dell'art.2112 c.c., il datore di lavoro subentrante dovrà effettuare le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali sulle retribuzioni complessivamente erogate nell'anno al lavoratore, relativamente a tutte le ipotesi  sopra illustrate (decontribuzione, erogazioni liberali e fringe benefit).

 

Prestiti ai dipendenti 

Dal 1° gennaio 2000, il paramentro di riferimento per la determinazione della quota imponibile per il compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti  (art. 51, c.4, lett. B del T.U.IR.), è dato dal tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al termine di ciascun anno.

Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria
Com’è noto, il versamento delle quote di TFR va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.
In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle relative misure compensative.

 

a) Sistemazione delle somme versate in eccedenza al Fondo di Tesoreria.
I datori di lavoro che, per effetto di inesatta determinazione delle quote di TFR complessivamente trasferite, hanno versato somme in eccedenza rispetto all’importo dovuto, possono provvedere al relativo recupero.
A tal fine, opereranno come segue:
-         determineranno l’ammontare delle somme eccedenti;
-         indicheranno l’importo da recuperare nel quadro “D” del DM10 con il già previsto codice “RF01”.

Va evidenziato che in alcuni casi tale recupero potrebbe determinare per le aziende la necessità di dover restituire quote delle misure compensative già fruite in relazione alle quote di TFR da recuperare.
A tal fine, i datori di lavoro:
-    determineranno l’ammontare della misura compensativa fruita in eccedenza in relazione al recupero effettuato;
-    indicheranno l’importo da restituire nei quadri “B/C” del DM10 con il codice di nuova istituzione “M120”.

Qualora la restituzione riguardi misure compensative già fruite in relazione a somme destinate alla previdenza complementare (fondi pensione), i datori di lavoro provvederanno ad indicarne il relativo importo con il codice di nuova istituzione del quadro B/C “M121”.

In corrispondenza dei detti codici dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nei campi “giornate” e “retribuzioni”.

Ai fini della compilazione del flusso EMens, l’importo recuperato con il codice “RF01” dovrà essere indicato nell’elemento <RecuperoContribuzione> di  <Prestazione>.

b)Regolarizzazione delle somme versate in misura inferiore al Fondo Tesoreria
Le aziende che hanno complessivamente versato al Fondo Tesoreria quote di TFR in misura inferiore al dovuto dovranno provvedere alla relativa regolarizzazione.
Le stesse potranno altresì recuperare le misure compensative relative alle quote di TFR da conguagliare.
A tal fine, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
-   determineranno l’ammontare delle somme dovute al Fondo di Tesoreria e indicheranno il relativo importo nei quadri “B/C” del DM10 con il codice “CF02”.
In corrispondenza di detto codice dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nei campi “giornate” e “retribuzioni”.

In sede di conguaglio potranno altresì essere recuperate le misure compensative spettanti in relazione alle quote regolarizzate, ovvero a quelle destinate alla previdenza complementare.
A tal fine, le stesse dovranno essere indicate nel quadro “D” del DM10 (22) con i già previsti codici:
   


CODICI

SIGNIFICATO

TF11

Rec arretrati contributo TFR L297/82 prev. Compl

TF12

Rec arretrati contributo TFR L297/82  Fondo Tesoreria

 

 

Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006


Com’è noto, per le aziende che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano qualora alla fine dell’anno solare di inizio attività la media dei dipendenti occupati ha raggiunto  il limite dei 50 addetti.
In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute a partire dal mese di inizio dell’attività.
Per quanto concerne le aziende che hanno iniziato l’attività nel 2008 il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno dovrà essere maggiorando del tasso di rivalutazione  per il 2008 del 3,48% calcolato fino alla data di effettivo versamento.

Le aziende che, al 31.12.2008, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti,  devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia DM10 relativa al mese di febbraio 2009 (entro 31 marzo 2009).

Modalità operative 
Ai fini del versamento delle quote da destinare
al Fondo d Tesoreria, i datori di lavoro opereranno come segue:
-   determineranno l’importo delle somme dovute relativamente ai periodi pregressi dal mese di inizio attività al periodo di paga antecedente quello di versamento;
-    indicheranno il relativo importo nei quadri “B/C” del DM10 con il già previsto codice “CF02”
-    determineranno la maggiorazione del 2,74% rapportata al periodo intercorrente tra il mese di inizio attività e quello di versamento e indicheranno l’importo nei quadri “B/C” del DM10 con il già previsto codice “CF11”.

In corrispondenza di detti codici dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nei campi “giornate” e “retribuzioni”.

I datori di lavoro potranno altresì recuperare le misure compensative connesse alle quote versate al Fondo di Tesoreria. A tal fine gli stessi, dopo averne determinato l’importo, provvederanno a indicarlo nel quadro “D” del DM10 con il codice “TF12”.

Ai fini del versamento delle quote riferite al periodo corrente e al recupero delle connesse misure compensative, le aziende si atterranno alla prassi in uso (codice “CF01” nei quadri B/C ed i codici  “TF01” e “TF02” nel quadro “D” per il recupero delle misure compensative).

Ai fini della compilazione del flusso EMens, gli importi oggetto di versamento dovranno essere indicati nell’elemento <ImportoCorrente> e  <ImportoPregresso> di <Contribuzione>

 

Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva

Com’è noto anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Tale incremento – al netto dell’imposta sostitutiva – deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.
Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.
Sulle somme oggetto di rivalutazione, va versata all’Erario l’imposta sostitutiva del 11% ex D. Lgs. n. 47/2000, che grava sul lavoratore.
I datori di lavoro possono conguagliare l’importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria sulla denuncia contributiva di “febbraio 2009”.
Per individuarne l’ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite alla Tesoreria, avvalendosi dell’ultimo (o del penultimo)  indice ISTAT. A tale riguardo, si fa presente che - al 14 dicembre 2008 - il coefficiente di rivalutazione è pari a 3,025228.
L’importo dell’imposta sostitutiva da recuperare dovrà essere riportato sul quadro "D" del DM10, preceduto dal previsto codice "PF30", con il significato di "importo imposta sostitutiva TFR Fondo di Tesoreria".
Si precisa, altresì, che a febbraio - in sede di pagamento del saldo dell’imposta – sarà possibile effettuare le operazioni di conguaglio relative all’imposta sostitutiva nella sua entità definitiva.
 Ai fini della compilazione del flusso EMens, l’imposta sostitutiva va indicata nell’elemento <ImpostaSostitutiva>, presente in <Prestazione>.
 Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva - sia all’atto del versamento dell’acconto che in altre ipotesi - possono in ogni caso essere restituite.
A tal fine, dovrà essere utilizzato il previsto codice “CF30” - avente il significato di “rest. Imposta sost. su TFR Fondo Tesoreria” – da riportare nel quadro B-C del DM10; nessun dato dovrà essere indicato nei campi “n. dipendenti”, “giornate” e “retribuzioni”.
Per la sistemazione delle denunce EMens, i datori di lavoro provvederanno a riportare le somme indicate con il codice “CF30” nell’elemento <Contribuzione>, <ImportoPregresso>, presente in <MeseTesoreria>.

         IL RESPONSABILE
        Dott. Alessandro Vecchietti

Rif.: Circolare INPS n. 4 del 14.01.2009

 

 

 

 

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