DIREZIONE GENERALE
Prot.00362
Roma, 12 febbraio 2009
OGGETTO: Misure urgenti
a sostegno dei settori industriali in crisi - Decreto legge
10 febbraio 2009, n. 5 – pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.
È stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 34 di ieri, 11 febbraio 2009,
il decreto legge n. 5 del 10 febbraio u.s. recante misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi (cd
decreto incentivi).
Il provvedimento, varato
dal Consiglio dei Ministri venerdì scorso, è stato
trasmesso alla Camera per l’inizio dell’iter
di conversione che dovrà concludersi nel consueto
termine di sessanta giorni (12 aprile 2009).
Rottamazione di autovetture o autoveicoli per
trasporto promiscuo Euro0, Euro1 ed Euro2 (immatricolati
entro il 31/12/1999) con sostituzione (art.1 comma 1)
Nel caso di rottamazione
di un’autovettura
o di un autoveicolo per trasporto promiscuo “Euro0”, “Euro1” od “Euro2”,
immatricolati entro il 31 dicembre 1999 con contestuale acquisto
di un’auto nuova “Euro4” o “Euro5”,
che emetta non più di 140 grammi di CO2 al chilometro
(ovvero non più di 130 grammi di CO2 al chilometro,
se alimentata a gasolio) viene riconosciuto un contributo
di €1.500 (a riduzione del costo d’acquisto che
sarà rimborsato al concessionario).
Rottamazione di autoveicoli per trasporto promiscuo,
autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli
per usi speciali e autocaravan Euro0, Euro1 ed Euro2
(immatricolati entro il 31/12/1999) con sostituzione
(art.1 comma 2)
Nel caso di rottamazione
di un autocarro, autoveicolo per trasporto promiscuo, autoveicolo
per trasporto specifico, autoveicolo per uso speciale o
autocaravan di massa massima non superiore a 3,5 tonnellate
di categoria Euro0, Euro1, o Euro2 immatricolato entro
il 31 dicembre 1999, e di contestuale acquisto di un autocarro,
autoveicolo per trasporto specifico, autoveicolo per uso
speciale o autocaravan di massa massima non superiore a
3,5 tonnellate di categoria Euro4 o Euro5, viene concesso
un contributo di € 2.500.
Acquisto di autovetture nuove alimentate
a metano, elettriche o ad idrogeno (art.1 comma 3) e di
autocarri alimentati a metano (art.1 comma 4)
Per gli acquisti di autovetture e di
autocarri con massa totale non superiore a 3,5 tonnellate
nuovi, omologati dal costruttore per circolare con alimentazione,
anche non esclusiva, a GPL, metano, mediante elettricità o
ad idrogeno, il contributo agli acquisti effettuati entro
il 31 dicembre 2009 già previsto dai precedenti
incentivi, e pari a €1.500 ovvero €2.000 in caso
di emissioni di CO2 non superiori a 120 g./km, è stato
oggetto di una doppia integrazione.
In particolare, nel
caso di acquisto di un’autovettura nuova omologata
dal costruttore per circolare anche non esclusivamente,
a metano, mediante elettricità o
ad idrogeno, con emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi
al km, sarà riconosciuto un contributo ulteriore,
da sommare ai 2.000 euro precedenti, di 1.500 euro.
Nel caso, poi, di acquisto di un autocarro
nuovo omologato dal costruttore per circolare specificamente
a metano (anche non esclusivamente), di massa totale a
terra non superiore a 3,5 tonnellate il contributo riconosciuto
viene innalzato fino ad €4.000.
Tali contributi, ove ne ricorrano le condizioni,
sono cumulabili con quelli previsti dai commi 1 e 2 del medesimo
articolo per le rottamazioni dei veicoli.
Rottamazione con sostituzione di motocicli
o ciclomotori (art.1, comma5)
Nel caso di rottamazione
di un motociclo o ciclomotore di categoria Euro0 o Euro1
con contestuale acquisto di un motociclo nuovo di categoria
Euro3 e cilindrata non superiore a 400cc. viene previsto
un contributo di €500.
Installazione sugli autoveicoli
di impianti di alimentazione a gas (art.1 comma 7)
A partire dal 7 febbraio 2009 il contributo
unitario per le installazioni, da effettuare nel 2009,
di impianti per alimentazione a gas degli autoveicoli M1
(trasporto di persone fino a 9 incluso il conducente) ed
N1 (trasporto merci con peso totale a terra fino a 3,5T)
viene innalzato a €500
per il GPL e ad €650 per il Metano, fermo restando l’ammontare
complessivo delle risorse a disposizione per tali interventi.
Sostegno al finanziamento
per l’acquisto
di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali (art.6)
Si prevede che un futuro
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze stabilirà anche
le modalità per favorire l’intervento della
SACE spa nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare
la concessione di finanziamenti per l’acquisto di autoveicoli,
motoveicoli e veicoli commerciali.
I contributi previsti
dall’art.1
commi 1-5, saranno validi per i veicoli acquistati, anche
in locazione finanziaria, con contratto stipulato dal 7 Febbraio
2009 al 31 dicembre 2009 ed immatricolati non oltre il 31
marzo 2010. Per l’applicazione delle agevolazioni,
che potranno essere fruite nel rispetto della regola del
De minimis (Regolamento CE n. 1998/06), vengono confermate
le procedure previste dall’art.1 commi230-234 della
Legge 296/2006 ovvero:
-
il venditore deve
integrare la documentazione da consegnare al pubblico
registro automobilistico, per la trascrizione del titolo
di acquisto del nuovo veicolo, con una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà,
in cui devono essere indicati: a) la conformità del
veicolo acquistato ai requisiti prescritti dalle nuove
disposizioni; b) la targa del veicolo ritirato per la
consegna ai centri autorizzati alla rottamazione, e la
conformità dello stesso ai requisiti stabiliti
dalle nuove disposizioni; c) copia del certificato di
rottamazione rilasciato da centri autorizzati;
-
i centri autorizzati
che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese
costruttrici o importatrici del veicolo nuovo devono
rimborsare al venditore l’importo
del contributo e recuperano detto importo quale credito
di imposta ai fini della compensazione di cui al D.Lgs.
9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui
viene richiesto al pubblico registro automobilistico
l’originale del certificato di proprietà.
Il credito di imposta non è rimborsabile,
non concorre alla formazione del valore della produzione
netta ai fini IRAP, né dell’imponibile agli
effetti delle II.DD. e non rileva ai fini del calcolo
degli interessi passivi;
-
fino al 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui è stata
emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici
o importatrici debbono conservare la seguente documentazione,
che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
-
copia della fattura di vendita, del
contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi
al nuovo veicolo;
-
copia del libretto
o della carta di circolazione e del foglio complementare
o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza,
copia dell’estratto cronologico;
-
copia della domanda
di cancellazione per demolizione e copia del certificato
di proprietà rilasciato
dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo
demolito;
-
copia dello stato di famiglia nel caso
in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare
convivente;
-
entro quindici giorni
dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore
ha l’obbligo
di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per
la demolizione e di provvedere direttamente o tramite
delega alla richiesta di cancellazione per demolizione
al pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati
per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione
e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri
appositamente autorizzati, anche convenzionati con le
stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione,
del recupero di materiali e della rottamazione.
Ambito di applicazione del limite
annuale alla compensazione dei crediti di imposta da
agevolazioni (art.1 comma 10)
Con una norma interpretativa, si chiarisce
che il tetto annuale alla compensazione dei crediti di
imposta previsto dal comma 53 dell’art.1 della legge
244 del 2007 non trova applicazione nel caso di crediti
spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati
sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene
o servizio (per es. agevolazioni per autoveicoli alimentati
a metano o GPL, incentivi alla rottamazione dei veicoli,
credito di imposta a favore di gestori di telerilevamento
alimentato con biomasse o con energia geotermica).
Detrazione per l’acquisto
di mobili ed elettrodomestici (art. 2)
Viene introdotta una detrazione ai fini
dell’Irpef
del 20% sull’acquisto di mobili, elettrodomestici ad
alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer.
In particolare, l’agevolazione consiste in una detrazione
dall’Irpef lorda del 20% sulle spese documentate per
l’acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza
energetica, nonché apparecchi televisivi e computer,
finalizzati all’arredo di immobili oggetto di interventi
di ristrutturazione edilizia a cui è riconosciuta
la detrazione Irpef del 36%.
La detrazione Irpef del 20% può essere fatta valere
per gli acquisti di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza
energetica, apparecchi televisivi e computer, pagati dal
7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009. Il pagamento
deve essere effettuato con bonifico bancario o postale con
le stesse modalità previste per la detrazione sulle
ristrutturazioni edilizie; quindi, dal bonifico devono risultare:
-
il riferimento normativo;
-
il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
-
il numero di partita Iva o il codice
fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Come detto, l’agevolazione in esame
spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione Irpef
del 36% per gli interventi di:
-
manutenzione straordinaria;
-
restauro e risanamento conservativo;
-
ristrutturazione edilizia;
effettuati sulle singole unità immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali,
possedute o detenute e sulle loro pertinenze. La ristrutturazione
deve essere iniziata a partire dal 1° luglio 2008.
L’importo massimo della spesa sostenuta per l’acquisto
di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica,
apparecchi televisivi e computer, su cui calcolare la detrazione
Irpef del 20% è pari a 10.000 euro; in pratica,
la detrazione massima che si può ottenere è pari
a 2.000 euro.
La detrazione complessiva deve essere ripartita in 5
quote annuali di pari importo.
La detrazione in esame è cumulabile
con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori
e loro combinazione con apparecchi di classe energetica non
inferiore ad A+, introdotta dalla L. 27 dicembre 2006, n.
296 (legge Finanziaria 2007). Al riguardo, si precisa che
la cumulabilità tra
i due incentivi non può essere riferita allo stesso
frigorifero acquistato, ma allo stesso contribuente che acquista
un frigorifero di classe energetica non inferiore ad A+ ed
uno ad “alta efficienza energetica”.
Distretti produttivi e reti di imprese (art.
3)
Viene introdotta la fiscalità di distretto che consentirà alle
imprese di optare per la tassazione di distretto ai fini
dell’applicazione dell’Ires. Il carico tributario
verrà determinato dal distretto secondo criteri di
trasparenza e di parità di trattamento delle imprese
sulla base di principi di mutualità.
Ricordiamo che la “tassazione di distretto” era
stata già introdotta dalla L. 23 dicembre 2005, n.
266 (Legge Finanziaria 2006), ma non aveva mai trovato pratica
applicazione.
Con la disposizione in esame, in pratica,i
distretti produttivi hanno la possibilità di assumere la qualifica di autonomo
soggetto d’imposta, sottoposto a tassazione sulla base
di un reddito unitario che potrà essere concordato
preventivamente con l’Amministrazione finanziaria e
con gli enti locali.
In particolare, i distretti produttivi
vengono inseriti tra i soggetti passivi Ires di cui all’art.
73, comma 1, lett. b), del Tuir. Tale inserimento avviene
solo se le imprese che appartengono al distretto decidono,
congiuntamente, di optare per la tassazione unitaria.
L’opzione determina che il reddito unitario si determina
quale somma algebrica dei redditi complessivi netti delle
imprese facenti parte del distretto. In tal modo, è possibile
compensare i redditi prodotti dalle singole imprese con le
perdite delle stesse. In pratica, se in un distretto produttivo
operano tre imprese ed una di queste chiude il bilancio in
perdita, tale perdita potrà essere utilizzata per
ridurre il carico fiscale delle altre due imprese, calcolando
il reddito imponibile in maniera unitaria sul distretto.
Un’ulteriore agevolazione fiscale è data dal
fatto che la tassazione unitaria avviene in via concordataria
con l’Amministrazione finanziaria e con gli enti locali
per almeno un triennio. In sostanza, viene prevista la possibilità di
concordare con l’Erario e con gli enti locali il volume
delle imposte dovute dal distretto produttivo. Tale meccanismo
concordatario opera per il distretto sia che si opti per
la tassazione unitaria sia che tale opzione non venga esercitata.
La disposizione in esame prevede due regole di equilibrio:
-
la prima impone che la ripartizione
del carico fiscale tra le imprese appartenenti al distretto
sia determinata direttamente fra le stesse sulla base
di criteri di trasparenza e di principi di mutualità;
-
la seconda consente di escludere
dall’imponibile
le somme scambiate tra le imprese del distretto a seguito
dei vantaggi fiscali.
Un ultimo beneficio fiscale è dato dal fatto che,
pur permanendo in capo alle imprese facenti parte del distretto
l’assolvimento degli obblighi fiscali e l’applicazione
delle norme penali tributarie, in caso di rispetto del concordato
preventivo, i controlli fiscali non avranno finalità accertative
ma solo di monitoraggio.
Si precisa, infine, che tutte queste disposizioni si applicano,
oltre che nei rapporti tra distretto ed Amministrazione finanziaria,
anche nei rapporti tra distretto ed enti locali per quanto
riguarda tributi, contributi ed altre somme da versare agli
stessi enti.
Aggregazioni tra imprese (art. 4)
Viene reintrodotto il “bonus per le aggregazioni tra
imprese” che riprende, in linea di massima, quello
previsto dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria
2007) e che è stato applicato nel biennio 2007-2008.
Ad essere agevolate sono le operazioni di fusioni e scissioni
che generano disavanzi da concambio oppure conferimenti di
azienda, effettuate nell’anno 2009, tra soggetti assolutamente
indipendenti, cioè, che, nel biennio anteriore alla
riorganizzazione, non avevano legami societari neppure indiretti.
Le società coinvolte nell’aggregazione, inoltre,
devono essere state, nel medesimo biennio, “operative”,
cioè superare il test delle società di comodo.
Il beneficio consiste nell’affrancamento gratuito dei
maggiori valori iscritti sulle immobilizzazioni materiali
ed immateriali e, dunque, nella possibilità di dedurre
gli ammortamenti stanziati in bilancio dopo l’aggregazione.
Il riconoscimento fiscale non può eccedere, comunque,
l’importo di 5 milioni di euro. Anche in tale nuove
versione del “bonus aggregazioni” resta il vincolo,
per quattro anni, di non effettuare ulteriori operazioni
straordinarie e di non cedere i beni rivalutati, pena la
decadenza dall’agevolazione, salva l’attivazione
della procedura di cui all’art. 37-bis, comma 8, del
D.P.R. n. 600/1973 (interpello). Rispetto alle norme in vigore
fino al 2008, scompare l’obbligo della presentazione
di un’istanza preventiva all’Agenzia delle Entrate.
Imposta sostitutiva sulla
rivalutazione degli immobili d’impresa (art.
5)
Come noto, l’art. 15 del D.L. 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009,
n. 2 (cosiddetto “decreto anti-crisi”) (si vedano,
al riguardo, le comunicazioni del Direttore Generale del 3
dicembre 2008 e del 22
gennaio 2009), ha consentito di rivalutare, nel bilancio
2008, gli immobili strumentali posseduti dalle imprese, al
fine di far emergere una maggiore patrimonializzazione delle
stesse, senza richiedere interventi da parte dei soci.
In particolare, la citata disposizione
consente, tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva, di rivalutare
gli immobili strumentali delle imprese a partire dall’esercizio
2013 (per quanto riguarda la deduzione di ammortamenti) o
dal 2014 (per quanto riguarda le plusvalenze da cessione).
Ora, dopo una prima correzione, avvenuta
in sede di conversione in legge del citato D.L. n. 185/2008,
che aveva ridotto le aliquote dell’imposta sostitutiva,
rispettivamente:
-
dal 10% al 7%, per gli immobili ammortizzabili;
e
-
dal 7% al 4%, per gli immobili non ammortizzabili;
con la norma in esame, vengono, ulteriormente,
ridotte le misure delle aliquote dell’imposta sostitutiva,
passando, rispettivamente:
-
dal 7% al 3%, per gli immobili ammortizzabili;
e
-
dal 4% all’1,5%, per gli immobili
non ammortizzabili.
Controlli fiscali (art. 7)
Viene previsto che il controllo delle
agevolazioni in materia di imposte di registro, ipotecaria
e catastale, successioni e donazioni, fruite in sede di
liquidazione o autoliquidazione dell’imposta principale sia seguito sulla base di criteri
selettivi che tengano conto di specifiche analisi di rischio
circa l’indebito utilizzo delle medesime agevolazioni.
Ciò al fine di destinare la conseguente maggiore capacità operativa
dell’Agenzia delle Entrate al controllo dell’utilizzo
di crediti inesistenti mediante indebite compensazione. Per
queste ultime, non solo vengono aumentati i controlli, ma
viene anche aumentata la sanzione amministrativa in misura
pari al 200% dei crediti compensati. Tale sanzione, però,
si applica quando la compensazione supera 50.000 euro per
ciascun anno solare; qualora non si superi la predetta soglia
la sanzione applicabile varia da un minimo del 100% ad un
massimo del 200% dei crediti compensati.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Luigi Taranto
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