Politiche legislative
Lavoro e relazioni sindacali
Roma,
23 febbraio ’09
Com. 11
Prot.
00528
Oggetto: Accordo
Economico Collettivo 16 febbraio 2009 per la disciplina
del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale del
settore del commercio.
Il 16 febbraio scorso è stato sottoscritto, presso
la Confcommercio, il rinnovo dell’A.E.C. per la disciplina
del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale del
settore del commercio.
L’accordo che rinnova il precedente testo,
risalente al 26 febbraio 2002 e scaduto a febbraio del 2006,
avrà vigenza
per un triennio, salvo le diverse decorrenze previste per
i singoli istituti, dal 1 marzo 2009 al 29 febbraio 2012.
Si illustrano di seguito le principali modifiche.
INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO
Il nuovo accordo si colloca in un contesto
normativo e giurisprudenziale ancora in fermento, sempre
con riferimento all’istituto
dello scioglimento del rapporto ed al sistema di calcolo
della relativa indennità.
Infatti, con il precedente accordo le
parti avevano introdotto un innovativo sistema di calcolo
che aveva visto nascere, accanto ai due tradizionali istituti
del FIRR e dell’Indennità Suppletiva
di Clientela, anche la c.d. “indennità meritocratica”,
quantificata attraverso percentuali da calcolare sull’incremento
delle provvigioni e della clientela creati dal rappresentante
di commercio, a vantaggio della casa mandante.
Ciò al fine di premiare maggiormente il merito, così come
dettato dalla Direttiva Comunitaria n. 653/86.
Nonostante tali modifiche, non si è tuttavia consolidato
un orientamento giurisprudenziale univoco riguardo alla corretta
modalità di attuazione della Direttiva Comunitaria
e non si è così sopita la conflittualità che
aveva caratterizzato anche il precedente decennio.
Si è così giunti all’intervento della
Corte di Giustizia Europea (con sentenza del 23 marzo 2006,
in causa C-465/04), invocato dalla nostra Corte di Cassazione
(con l’ordinanza n. 20410 del 18 ottobre 2004), che
ha fornito indicazioni relativamente ai due ben noti diversi
sistemi di calcolo dell’indennità di cessazione
del rapporto:
- il primo di derivazione comunitaria
che punta a premiare esclusivamente il merito dell’agente
che ha incrementato il fatturato o la clientela della
casa mandante, fino al riconoscimento del tetto massimo
di una annualità delle
provvigioni medie dell’ultimo quinquiennio;
- il secondo introdotto dagli accordi
economici del 1992 e del 2002 che hanno previsto la spettanza
certa di
FIRR e indennità suppletiva di clientela, ma con
l’aggiunta di un elemento meritocratico alquanto
contenuto.
Successivamente, la più recente sentenza della Cassazione
(12 marzo 2007, n.
5690) ha interpretato la pronunzia della Corte di Giustizia
nel senso che le indennità contemplate dagli accordi
economici dovessero rappresentare per l’agente un trattamento
minimo garantito che può essere considerato di maggior
favore soltanto nel caso in cui non spetti un’indennità di
scioglimento del contratto su base meritocratica di misura
superiore.
In questo quadro è evidente come la determinazione
di un nuovo sistema di calcolo dell’indennità di
risoluzione abbia rappresentato il punto centrale della trattativa
ed abbia, in effetti, occupato la parte principale del dibattito
fra le parti nel corso di tutto il periodo triennale del
negoziato.
Si è così giunti a configurare un sistema
(articoli 12 e 12 bis) che prevede, in qualunque caso di
risoluzione del rapporto di agenzia e rappresentanza anche
se a termine, la corresponsione della sola indennità meritocratica
calcolata in relazione all’incremento del fatturato
e nella misura di una quota parte di un’annualità della
media delle provvigioni percepite negli ultimo cinque anni.
Tale valore potrà anche essere pari al 100% (cioè ad
un’annualità intera, la quale rappresenta comunque
il tetto massimo) nel caso di incremento di fatturato superiore
al 150% di quello prodotto durante la fase iniziale del rapporto.
Alla determinazione di tale importo concorrono
e sono in esso ricompresi sia l’indennità di risoluzione
del rapporto (da accantonare presso il fondo FIRR della Fondazione
ENASARCO secondo i consueti criteri) sia l’indennità suppletiva
di clientela, le cui modalità di calcolo non sono
state variate.
Solo nell’ipotesi in cui l’importo spettante
sulla base del merito dovesse risultare inferiore al totale
spettante tra FIRR e ISC (indennità suppletiva di
clientela) e l’agente o rappresentante abbia fatto
ricorso in giudizio, senza cioè preferire una risoluzione
non traumatica del rapporto attraverso le Commissioni di
conciliazione, solo il FIRR (quale elemento equitativo solidaristico)
dovrà essere in ogni caso riconosciuto, salvo nel
caso in cui non si verta in un’ipotesi di scioglimento
del rapporto, ad iniziativa della casa mandante, motivato
da ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente.
Viceversa, laddove il giudice riconoscesse un’indennità per
scioglimento di importo più bassa, l’ISC
non deve più essere corrisposta.
E’ evidente come, in questo modo, le
parti abbiano mirato a porre un freno all’eccessivo
contenzioso perdurante da più di un decennio ed abbiano
inteso favorire la soluzione non conflittuale dei rapporti
anche tramite il ricorso alle procedure di conciliazione
previste dall’Accordo.
VARIAZIONI DI ZONA
Un altro punto nevralgico della trattativa è stato
rappresentato dal riassetto della disciplina relativa alle
variazioni di zona (e/o di prodotti e/o di clientela e/o
della misura delle provvigioni).
Nella piattaforma per il rinnovo, infatti,
le organizzazioni degli agenti avevano chiesto di subordinare
qualunque tipo di variazione al preventivo accordo fra
le parti interessate, nonché di prevedere il diritto dell’agente
ad un indennizzo non inferiore al 50% della riduzione subita.
A ciò si aggiungeva la richiesta
della sommatoria automatica delle variazioni intervenute
durante tutta la durata del rapporto con la previsione
di una forma di giusta causa di dimissioni laddove complessivamente
superiori al 20% del contenuto economico del rapporto.
Si vede bene l’effetto dirompente che tali disposizioni
avrebbero potuto avere sulla libertà organizzativa
dell’azienda mandante, in un momento in cui l’esistenza
del mercato unico e la situazione di crisi che stiamo attraversando
non consentono appesantimenti eccessivi sulla competitività delle
imprese. Il compromesso raggiunto ha consentito di limitare
notevolmente le richieste della controparte.
Le variazioni di lieve entità (fino al 5%) – come
in precedenza - potranno essere realizzate liberamente senza
preavviso e saranno efficaci sin dal momento della ricezione
della comunicazione da parte della casa mandante. Quest’ultima
indicazione rappresenta un chiarimento tendente a dare maggiore
certezza della funzionalità della norma e, quindi,
a ridurre un potenziale contenzioso.
Anche per quanto riguarda le variazioni
di media (dal 5% al 20%) e sensibile entità (oltre il 20%) rimane previsto
il solo obbligo di un preavviso scritto di diversa durata
ma non variata rispetto al precedente accordo (cfr. art.
2 dell’AEC).
Ulteriore innovazione consiste invece
nel fatto che l’azienda
potrà anche evitare di rispettare il termine di preavviso
della variazione ma, in tal caso, corrisponderà un’indennità sostitutiva
del preavviso pari al valore delle provvigioni relative alla
riduzione subita per il periodo di mancato preavviso (cfr.
art 2, comma 12).
E’ stato, invece, prolungato il periodo entro cui
le variazioni dovranno essere sommate e si considereranno
come unica variazione, ai fini dell’applicazione delle
disposizioni del medesimo art. 2; tale periodo è aumentato
sino a:
- 18 mesi antecedenti
l'ultima variazione, per l’agente plurimandatario;
- 24 mesi antecedenti
l'ultima variazione, per l’agente monomandatario.
Infine, ricordiamo che tale meccanismo è stato
allargato anche ai fini del calcolo delle variazioni di media
entità oltre
che a quelle di lieve entità, già previste
dal precedente accordo.
PROVVIGIONI
Ancora con la finalità di ridurre il contenzioso
fra le parti nell’applicazione delle disposizioni di
legge in tema di provvigioni, è stato riportato direttamente
nel testo dell’accordo l’art. 1748 c.c. e, in
applicazione di questo, è stato individuato precisamente
il momento in cui la provvigione spetta: si tratta del momento
in cui il terzo ha eseguito la prestazione a suo carico (cioè,
di fatto, quando l’affare sia andato a buon fine)
oppure del momento in cui il terzo avrebbe dovuto eseguire
la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione
a suo carico.
In quest’ultimo caso si configurerebbe, in sostanza,
un’ipotesi di inadempimento della casa mandante le
cui conseguenze non possono ricadere sul diritto alle provvigioni
del rappresentante che ha concluso l’affare.
Nel caso di successione di rapporti di
agenzia, è stato
introdotto un ulteriore criterio di certezza con l’ottavo
comma dell’art 4 che, in applicazione delle disposizione
di legge vigenti, individua nel termine di sei mesi dalla
conclusione di un rapporto il periodo oltre il quale non è più possibile
ricondurre la conclusione di un contratto all’attività dell’agente
cessato.
In ossequio al principio codicistico,
enunciato anche nel secondo comma dell’art. 4, che vuole che, in caso di
insolvenza parziale, le provvigioni spettino nella misura
in cui il terzo ha eseguito la propria prestazione, è stato
abrogato il comma 8, art. 2, del precedente accordo che recitava:“In
qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora
la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della
provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente
o rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza
parziale del compratore sia inferiore al 15% del venduto,
l'agente o rappresentante avrà diritto alla provvigione
sulla quota soluta”.
Ciò conferisce maggiore libertà alle
parti nella determinazione generale dei criteri di conteggio
della provvigione.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
A fronte delle numerose richieste contenute
nella piattaforma su tale forma di rapporto, Il nuovo articolo
1 bis mette a punto alcune disposizioni specifiche che,
anche al fine di migliorare l’aspetto sistematico del testo, in gran
parte raccolgono norme già esistenti nell’accordo
economico ma distribuite in articoli diversi.
Le principali novità riguardano la
disposizione che prevede che “In caso di rinnovo di
rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di attività (zona,
prodotti e clienti) la casa mandante può stabilire
un periodo di prova solo nel primo rapporto.”
ALTRE MODIFICHE NORMATIVE
Ulteriori innovazioni hanno riguardato
i “diritti
e doveri delle parti” ove, al fine di consentire all’agente
di svolgere nella maniera più producente il proprio
mandato, è precisato che la documentazione aziendale
relativa ai beni e/o servizi trattati da mettere a sua disposizione è anche
quella di carattere contabile (ultimo comma art. 3).
Riguardo alla “liquidazione delle provvigioni” (art.
6), il cui sistema che rimane sostanzialmente invariato,
viene riportato integralmente il testo dell’art. 1749
c.c. che prevede norme di maggiore trasparenza nella
indicazione dei dati dell’estratto conto delle provvigioni
stesse.
La disciplina del patto di non concorrenza
(art. 7), rimasta invariata riguardo alle modalità di calcolo, è stata
aggiornata anche sulla scorta di alcuni orientamenti giurisprudenziali
nel senso di prevedere che il pagamento del corrispettivo,
quando il patto sia inserito nel singolo incarico di agenzia,
avvenga inderogabilmente in un’unica soluzione alla
fine del rapporto. Il patto di non concorrenza post contrattuale,
inoltre, potrà essere pattuito solo al momento dell’inizio
del rapporto di agenzia . E’, inoltre, esclusa ogni
possibilità di variazione unilaterale delle intese
raggiunte.
In tema di gravidanza e puerperio (art.
9), il periodo di sospensione è stato prolungato, in base alle più recenti
normative, da 8 a 12 mesi ed è stato esteso anche
all’ipotesi di adozione o affidamento di minore.
BILATERALITA’
Anche nel settore si affaccia il sostegno
della bilateralità attraverso
l’istituzione di un Ente Bilaterale Nazionale il cui
Statuto e Regolamento dovranno essere redatti entro sei mesi
dalla sottoscrizione del nuovo Accordo (art. 22).
Una dichiarazione d’impegno prevede
infine la prossima istituzione di un Fondo di assistenza
sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale per
gli agenti e rappresentanti di commercio e la redazione,
entro sei mesi, del relativo Statuto.
Si allegano il testo dell’ Accordo
firmato e la costituzione delle parti firmatarie.
Cordiali
saluti
ALL.2
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