POLITICHE LEGISLATIVE
WELFARE
N. Prot. 00474
Roma, 18 febbraio 2009
Com. n. 26
Oggetto: TFR – Fondo di Tesoreria:
precisazioni.
L’applicazione delle procedure relative al versamento
del TFR al Fondo di Tesoreria continua a porre una
serie di problematiche sotto il profilo strettamente operativo.
L’INPS, quindi, torna sull’argomento per
fornire nuove precisazioni in ordine agli adempimenti che le
aziende sono chiamate a svolgere nei confronti del Fondo
medesimo.
Ricordiamo, in proposito, che soltanto
le aziende con
almeno 50 addetti sono tenute al conferimento del TFR al
Fondo di Tesoreria ed unicamente per quei lavoratori
che abbiano effettuato la scelta esplicita (mediante mod.
TFR1 o TFR2) di mantenere il TFR in azienda.
Diversamente, in caso di scelta esplicita a favore della
previdenza complementare ovvero in caso di silenzio assenso,
il TFR deve essere conferito al Fondo pensione di categoria
(v. in proposito com. 47 del 16.04.2007).
REQUISITO DIMENSIONALE
L’Istituto, ricorda che per l’individuazione
del limite dei 50 addetti, deve essere presa a riferimento
la media annuale dei lavoratori in forza:
- nell’anno 2006, per le aziende in attività al
31 dicembre 2006;
- nell’anno solare di inizio attività,
per quelle costituite dal 1 gennaio 2007 in poi.
A tal fine, le aziende costituite nel
2007 determinano la loro media al 31 dicembre 2007, quelle
costituite nel 2008 al 31 dicembre 2008 e così via.
In ogni caso viene ribadito che la media,
una volta determinata, rimane cristallizzata e
che, ai fini della sussistenza dell’obbligo di conferimento
del TFR, non rivestono alcuna rilevanza eventuali oscillazioni
successivamente intervenute sia in aumento che in diminuzione
nel numero degli addetti.
MAGGIORAZIONE PERIODI PREGRESSI
La percentuale di incremento da applicare,
ai sensi dell’art.
2120 del cod. civ., ad eventuali quote di TFR relative agli
anni precedenti al 2008, ai fini del versamento delle stesse
al Fondo di Tesoreria, è stata fissata dall’ISTAT
nella misura del 3,03%.
RIVALUTAZIONE QUOTE ANNUALI TFR
Il tasso di rivalutazione del 3,03% sopra
riportato, costituisce quindi il coefficiente di rivalutazione
anche delle quote di TFR liquidate dall’azienda e
da porre a carico del Fondo di Tesoreria nel momento della
cessazione del rapporto di lavoro.
Sotto il profilo operativo (flusso Emens),
l’INPS richiama
le istruzioni in precedenza emanate (v. com. 42 del 26.03.2008).
MISURE COMPENSATIVE
Viene reso noto che, per l’anno 2009, la compensazione,
consistente nell’esonero dal versamento dei contributi
dovuti per ciascun lavoratore alla Gestione Prestazioni Temporanee, è fissata
nella misura dello 0,21%.
Ricordiamo, in proposito, che tale agevolazione
spetta in funzione della percentuale di TFR maturando conferito
alle forme pensionistiche complementari e/o al Fondo di
Tesoreria e
che, pertanto, l’aliquota massima dello 0,21% trova
applicazione soltanto nel caso di devoluzione dell’intero
TFR (v.com.n.11 del 30.1.2008) e semprechè per il
lavoratore non vengano applicate aliquote previdenziali ridotte
per effetto di agevolazioni contributive particolari (v.
in proposito msg INPS 5859 del 7.3.2008).
Rif.: Msg INPS n. 110931 del 12 febbraio 2009
IL RESPONSABILE
Dott. Alessandro Vecchietti
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