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POLITICHE LEGISLATIVE
WELFARE

 

N. Prot. 00474
Roma, 18 febbraio 2009
Com. n. 26

Oggetto: TFR – Fondo di Tesoreria: precisazioni.

 

L’applicazione delle procedure relative al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria continua  a porre una serie di problematiche sotto il profilo strettamente operativo.

L’INPS, quindi, torna sull’argomento  per fornire nuove precisazioni in ordine agli adempimenti che  le aziende sono chiamate a svolgere nei confronti del Fondo medesimo.

Ricordiamo, in proposito, che soltanto le aziende  con almeno 50 addetti sono tenute al conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria ed unicamente per quei  lavoratori che abbiano effettuato la scelta esplicita (mediante mod. TFR1 o TFR2) di mantenere  il TFR in azienda.
Diversamente, in caso di scelta esplicita a favore della previdenza complementare ovvero in caso di silenzio assenso, il TFR deve essere conferito al Fondo pensione di categoria (v. in proposito com. 47 del 16.04.2007).
   

REQUISITO DIMENSIONALE

L’Istituto, ricorda  che per l’individuazione del limite dei 50 addetti, deve essere presa a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza:

  1. nell’anno 2006, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006;
  2. nell’anno solare di inizio attività, per quelle costituite dal 1 gennaio 2007 in poi.

A tal fine, le aziende costituite nel 2007 determinano la loro media al 31 dicembre 2007, quelle costituite nel 2008 al 31 dicembre 2008 e così via.

In ogni caso viene ribadito che  la media, una volta determinata, rimane cristallizzata e che, ai fini della sussistenza dell’obbligo di conferimento del TFR, non rivestono alcuna rilevanza eventuali oscillazioni successivamente intervenute sia in aumento che in diminuzione nel numero degli addetti.

MAGGIORAZIONE PERIODI PREGRESSI

La percentuale di incremento da applicare, ai sensi dell’art. 2120 del cod. civ., ad eventuali quote di TFR relative  agli anni precedenti al 2008, ai fini del versamento delle stesse al Fondo di Tesoreria, è stata fissata dall’ISTAT nella misura del 3,03%.

RIVALUTAZIONE QUOTE ANNUALI TFR

Il tasso di rivalutazione del 3,03% sopra riportato, costituisce quindi il coefficiente di rivalutazione anche delle quote di TFR liquidate dall’azienda e da porre a carico del Fondo di Tesoreria nel momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Sotto il profilo operativo (flusso Emens), l’INPS  richiama le istruzioni in precedenza emanate (v. com. 42 del 26.03.2008).

MISURE COMPENSATIVE

Viene reso noto che, per l’anno 2009, la compensazione, consistente nell’esonero dal versamento dei contributi dovuti per ciascun lavoratore alla Gestione Prestazioni Temporanee, è fissata nella misura dello 0,21%.

Ricordiamo, in proposito, che tale agevolazione spetta in funzione della percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e/o al Fondo di Tesoreria  e che, pertanto, l’aliquota massima dello 0,21% trova applicazione soltanto nel caso di devoluzione dell’intero TFR (v.com.n.11 del 30.1.2008) e semprechè per il lavoratore non vengano applicate aliquote previdenziali ridotte per effetto di agevolazioni contributive particolari  (v. in proposito msg INPS 5859 del 7.3.2008).

Rif.: Msg INPS n. 110931 del 12 febbraio 2009

 

IL RESPONSABILE
Dott. Alessandro Vecchietti

 

 

 

 

 

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