POLITICHE LEGISLATIVE
WELFARE
N. Prot. |
00378 |
Roma, |
13.02.2009 |
Com. n. |
24 |
Oggetto: Disoccupazione:
estensione obbligo assicurativo - Destinazione 0,30% a
For.te. e Fondir
Dall’1.1.2009, l’assicurazione contro
la disoccupazione involontaria è stata estesa ai dipendenti
da aziende pubbliche, da aziende esercenti pubblici
servizi e da quelle private precedentemente escluse in quanto
caratterizzate da stabilità d’impiego.
In particolare, con l’abrogazione dell’art.40,
comma 2, del RDL. 1827/35, l’esclusione dalla disoccupazione
involontaria (DS) permane esclusivamente per i dipendenti
dalla pubbliche amministrazioni nonché per:
- lavoratori retribuiti
esclusivamente con partecipazione agli utili o al prodotto
dell’azienda;
- il personale artistico, teatrale e cinematografico in
possesso di preparazione tecnica, culturale o artistica;
- i sacerdoti ed i religiosi;
- i soci di cooperative;
- i soci delle cooperative della piccola pesca marittima;
- gli armatori e i proprietari-armatori imbarcati;
- i piloti dei porti ed i marittimi abilitati al pilotaggio;
gli allievi dei cantieri-scuola, ecc.
Obbligo contributivo
Dall’1.1.2009 i datori di lavoro interessati sono
tenuti a versare il contributo per la DS nella misura dell’1,61%.
L’INPS si riserva di fornire successivamente le istruzioni
per le eventuali regolarizzazioni, da effettuare entro tre
mesi dall’emanazione della relativa circolare, senza
oneri accessori.
Contributo 0,30% ai fondi interprofessionali
Com’è noto, la citata aliquota contributiva
dell’1,61% comprende il contributo dello 0,30% destinato
al finanziamento della formazione dei lavoratori, ivi
compresa quella a carico dei Fondi interprofessionali per
la formazione continua.
I datori di lavoro di cui sopra potranno aderire
ai fondi interprofessionali entro il 16.5.2009.
E’ importante sottolineare che, in questo caso, in
deroga alle disposizioni vigenti, le adesioni ai Fondi
interprofessionali potranno produrre effetti economici e
contributivi nei confronti dei Fondi prescelti già dal
2009.
Dal momento che buona parte
delle aziende interessate operano nell’ambito dei servizi, vanno considerate le opportunità organizzative
che potrebbero derivare da tale evoluzione normativa favorendo,
tra l’altro, anche l’adesione delle aziende stesse
ai Fondi interprofessionali da noi promossi.
In tal senso, ricordiamo che per aderire a FOR.TE. (www.fondoforte.it) deve
essere esposto sul Modello DM 10/2 il codice FITE, mentre
per aderire a Fondir (www.fondir.it)
va utilizzato il codice FODI.
Per maggiori particolari su quest’ultimo
aspetto, facciamo rinvio alla precedenti note informative
n.32 del 3.4.2003, n.32 dell’8.4.2004 e n.52 del 30.5.2005.
Il
Responsabile
Dott.
Alessandro Vecchietti
Rif: Art.20 decreto-legge112/2008 convertito nella legge
n.133/2008
Circ.INPS n. 18 del 12 .2.2009
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