POLITICHE LEGISLATIVE
WELFARE
N. Prot. |
00485 |
Roma, |
19.02.2009 |
Com. n. |
27 |
OGGETTO: Rapporto di lavoro domestico:
procedura semplificata – Contributi anno 2009
Con l’approvazione del provvedimento recante
le misure “anti-crisi”, (legge 28.01.2009, n.
2), sono state introdotte nuove modalità di comunicazione
agli enti interessati dell’instaurazione, della proroga,
della trasformazione e della cessazione del rapporto di lavoro
domestico.
Le nuove disposizioni, in vigore dal
29 gennaio u.s., consentono ai datori di lavoro domestico
di adempiere agli obblighi di comunicazione imposti dalla
normativa vigente, mediante la presentazione all’INPS
di un modello semplificato.
L’Istituto ha provveduto ad emanare la nuova modulistica
fornendo, al tempo stesso, anche gli importi dei contributi
dovuti per l’anno 2009 ed i chiarimenti operativi.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Le nuove disposizioni si applicano a
tutti i datori di lavoro che assumono alle proprie dipendenze
lavoratori per l’espletamento
di attività domestiche.
E’ stato, in ogni caso, precisato che restano invariate
le articolazioni dell’orario di lavoro previste dalla
contrattazione collettiva vigente (CCNL del 16.02.2007).
In tale ambito sono ricomprese anche le prestazioni di lavoro
a tempo parziale sia orizzontale (lavoratore convivente che
presta la sua opera solo per una parte della giornata come
la mattina o il pomeriggio) che verticale (lavoratore
convivente che presta la sua opera solo per determinati giorni
della settimana).
Viene, altresì, confermata la possibilità del lavoro
ripartito consistente nello svolgimento di un’unica
prestazione da parte di due lavoratori domestici che restano
sempre personalmente e direttamente responsabili per l’intera
obbligazione lavorativa.
Rimane, infine, invariata anche la possibilità,
solo per esigenze temporanee di lavoro domestico, di utilizzare
il lavoro accessorio regolato dal sistema dei buoni lavoro
(cd voucher) senza alcun obbligo di comunicazione.
TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO
Per la presentazione all’INPS delle comunicazioni
riguardanti i rapporti di lavoro domestico restano fermi
i termini già fissati dalla vigente normativa.
Ci riferiamo all’obbligo di comunicare almeno
il giorno prima l’instaurazione
del rapporto di lavoro e, entro 5 giorni,
la proroga, la trasformazione e la cessazione dello stesso.
Per le comunicazioni dovranno essere
utilizzati i nuovi moduli predisposti dall’INPS.
Per l’iscrizione e le eventuali variazioni il datore
di lavoro domestico potrà, a sua scelta:
- avvalersi del contact center al numero 803.164, fornendo
telefonicamente i dati necessari;
- utilizzare l’apposita procedura internet di compilazione
e invio on-line disponibile sul sito internet dell’Istituto
(www.inps.it);
- utilizzare il modulo cartaceo per
la presentazione o l’invio alle sedi.
Quale data certa di comunicazione l’INPS assumerà quella
risultante dalla procedura di validazione temporale che attesterà il
luogo e l’ora in cui la comunicazione è stata
ricevuta.
Nel caso di invio della comunicazione
di assunzione a mezzo servizio postale, farà fede
la data di spedizione della raccomandata.
PERIODO TRANSITORIO
Al fine di evitare conseguenze sanzionatorie
per quei datori di lavoro che, in mancanza delle disposizioni
attuative, avessero provveduto ad inviare le comunicazioni
secondo la previgente procedura, l’Istituto conferma
che ne riconoscerà l’efficacia
fin dal momento della loro presentazione anche se avvenuta
successivamente al 29 gennaio.IMPORTO DEI CONTRIBUTI PER
IL 2009
Con l’occasione sono stati resi noti anche i valori
dei contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici
e familiari per l’anno 2009 (cfr. allegato).
Si ricorda che le nuove misure dovranno
essere corrisposte a partire dal primo versamento trimestrale
relativo all’anno
2009, da effettuare entro il 10 aprile 2009.
Si precisa che, in caso di cessazione del rapporto
di lavoro, i contributi dovranno essere versati entro i dieci
giorni successivi alla cessazione stessa.
IL RESPONSABILE
Dott. Alessandro Vecchietti
All.1
Rif.: D-L 185/08 (art. 16-bis, commi
11 e 12) convertito dalla Legge 2/09
Circolare INPS del 17 febbraio 2009 n. 20
Nota Min Lav. 16/SEGR/1044 del 16.2.2009
All.1
LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI
DOMESTICI E FAMILIARI
COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI
Anno 2009 |
Retribuzione oraria
effettiva |
Retribuzione oraria convenzionale |
Contributo orario con
Cuaf |
Contributo orario
senza Cuaf (1) |
|
fino a euro 7,17 |
6,36 |
1,33 (0,32) |
1,33 (0,32) |
oltre euro 7,17
e fino a euro 8,75 |
7,17 |
1,50 (0,36) |
1,50 (0,36) |
oltre euro 8,75 |
8,75 |
1,83 (0,44) |
1,83 (0,44) |
Orario di lavoro
oltre 24 ore settimanali |
4,62 |
0,97 (0,23) |
0,96 (0,23) |
Le cifre fra parentesi costituiscono la quota a
carico del lavoratore
|
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari)
non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e
tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi
|