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POLITICHE LEGISLATIVE
WELFARE

 

N. Prot.

00485

Roma,

19.02.2009

Com. n.

27

 

OGGETTO: Rapporto di lavoro domestico: procedura semplificata – Contributi anno 2009
        
Con l’approvazione del provvedimento  recante le misure “anti-crisi”, (legge 28.01.2009, n. 2), sono state introdotte nuove modalità di comunicazione agli enti interessati dell’instaurazione, della proroga, della trasformazione e della cessazione del rapporto di lavoro domestico.

Le nuove disposizioni, in vigore dal 29 gennaio u.s., consentono ai datori di lavoro domestico di adempiere agli obblighi di comunicazione imposti dalla normativa vigente, mediante la presentazione all’INPS di un modello semplificato.

L’Istituto ha provveduto ad emanare la nuova modulistica fornendo,  al tempo stesso, anche gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2009 ed i chiarimenti operativi.

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le nuove disposizioni si applicano a tutti i datori di lavoro che assumono alle proprie dipendenze lavoratori per l’espletamento di attività domestiche.

E’ stato, in ogni caso, precisato che restano invariate le articolazioni dell’orario di lavoro previste dalla contrattazione collettiva vigente (CCNL del 16.02.2007). In tale ambito sono ricomprese anche le prestazioni di lavoro a tempo parziale sia orizzontale (lavoratore convivente che presta la sua opera solo per una parte della giornata come la mattina o il pomeriggio) che  verticale (lavoratore convivente che presta la sua opera solo per determinati giorni della settimana).

Viene, altresì, confermata la possibilità del lavoro ripartito consistente nello svolgimento di un’unica prestazione da parte di due lavoratori domestici che restano sempre personalmente e direttamente responsabili per l’intera obbligazione lavorativa.

Rimane, infine, invariata anche la possibilità, solo per esigenze temporanee di lavoro domestico, di utilizzare il lavoro accessorio regolato dal sistema dei buoni lavoro (cd voucher) senza alcun obbligo di comunicazione.

 

TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO

Per la presentazione all’INPS delle comunicazioni riguardanti i rapporti di lavoro domestico restano fermi i termini già fissati dalla vigente normativa.

Ci riferiamo all’obbligo di comunicare almeno il giorno prima   l’instaurazione del rapporto di lavoro e, entro 5 giorni, la proroga, la trasformazione e la cessazione dello stesso.

Per le comunicazioni dovranno essere utilizzati i nuovi moduli predisposti dall’INPS.

Per l’iscrizione e le eventuali variazioni il datore di lavoro domestico potrà, a sua scelta:

  • avvalersi del contact center al numero 803.164, fornendo telefonicamente i dati necessari;
  • utilizzare l’apposita procedura internet di compilazione e invio on-line disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it);
  • utilizzare il modulo cartaceo per la presentazione o l’invio alle sedi.

Quale data certa di comunicazione l’INPS assumerà quella risultante dalla procedura di validazione temporale che attesterà il luogo e l’ora in cui la comunicazione è stata ricevuta.

Nel caso di invio della comunicazione di assunzione a mezzo servizio postale, farà fede la data di spedizione della raccomandata.

 

PERIODO TRANSITORIO

Al fine di evitare conseguenze sanzionatorie per quei datori di lavoro che, in mancanza delle disposizioni attuative, avessero provveduto ad inviare le comunicazioni secondo la previgente procedura, l’Istituto conferma che ne riconoscerà l’efficacia fin dal momento della loro presentazione anche se avvenuta successivamente al 29 gennaio.IMPORTO DEI CONTRIBUTI PER IL 2009

Con l’occasione sono stati resi noti anche i valori dei contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari per l’anno 2009 (cfr. allegato).

Si ricorda che le nuove misure dovranno essere corrisposte a partire dal primo versamento trimestrale relativo all’anno 2009, da effettuare entro il 10 aprile 2009.

Si precisa che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, i contributi dovranno essere versati entro i dieci giorni successivi alla cessazione stessa.

IL RESPONSABILE
Dott. Alessandro Vecchietti

 

All.1

Rif.: D-L 185/08 (art. 16-bis, commi 11 e 12) convertito dalla Legge 2/09                   
Circolare INPS del 17 febbraio 2009 n. 20      
Nota Min Lav. 16/SEGR/1044 del 16.2.2009 

 

 

All.1

 

 

LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI
COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI
Anno 2009

 

Retribuzione oraria
effettiva

 

Retribuzione oraria convenzionale

 

Contributo orario con Cuaf

 

Contributo orario
senza Cuaf  (1)

 

 

fino a euro 7,17

 

6,36

 

1,33  (0,32)

                    
1,33 (0,32)

oltre euro 7,17
e fino a euro 8,75

 

7,17

 

1,50 (0,36)

                     
1,50 (0,36)

 

oltre euro 8,75

 

8,75

 

1,83  (0,44)

                   
1,83  (0,44)

Orario di lavoro

oltre 24 ore settimanali

 

4,62

 

0,97 (0,23)

                    
0,96 (0,23)

 
Le cifre fra parentesi costituiscono la quota a carico del lavoratore

 

 

(1) Il contributo  CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi 

 

 

 

 

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