Politiche legislative
Lavoro e relazioni sindacali
N. Prot.00660
Roma, 3 marzo ’09
Com. n. 12
Oggetto: Indicazione orario
di lavoro nel contratto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale (interpello Ministero del Lavoro n. 11/2009)
La Direzione Generale per
l'Attività Ispettiva del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,
con interpello n. 11 del 20 febbraio 2009, ha risposto ad
un quesito posto dalla scrivente Confcommercio, in merito
alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 2,
del D.Lgs. n. 61/2000, secondo il quale “nel contratto
di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione
della durata della prestazione lavorativa e della collocazione
temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all’anno”.
In particolare è stato chiesto se nei rapporti di
lavoro part-time di tipo verticale con prestazione di lavoro
giornaliera a tempo pieno o superiore, sia sufficiente
indicare nel contratto di lavoro soltanto l’ammontare
della stessa prestazione giornaliera senza la puntuale indicazione
delle fasce orarie.
Il Ministero del lavoro
ha chiarito che “la previsione
legislativa circa la puntuale indicazione della collocazione
temporale della prestazione deve intendersi finalizzata esclusivamente
a garantire una individuazione preventiva, da parte del lavoratore,
del tempo libero”.
Quando, invece, la prestazione
in termini di durata è parificata
al tempo pieno, non è necessario predeterminare la
precisa collocazione del tempo di lavoro.
In conclusione, nella ipotesi
di contratto a tempo parziale di tipo verticale, non è obbligatorio indicare le
fasce orarie in cui la prestazione deve essere svolta nell’ambito
della singola giornata.
Si ritiene di far cosa utile
e gradita inviando in
allegato alla presente comunicazione
l’interpello del Ministero
del lavoro in oggetto.
Allegato

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