POLITICHE
LEGISLATIVE
FISCALITÀ DI IMPRESA
Roma, 25.3.229
Prot. n. 00951
Com. n. 33
OGGETTO: Imposta di bollo - Quietanze apposte su ordinativi
emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni
assoggettate ad Iva - Risoluzione n. 73/E del 23 marzo 2009.
Con la risoluzione n. 73/E del 23 marzo
2009, l’Agenzia
delle Entrate ha chiarito che le quietanze emesse per pagamenti
di corrispettivi soggetti all’imposta sul valore
aggiunto sono libere dall’imposta di bollo sulla
base del principio di alternatività tra Iva e bollo.
Sul documento in cui l’Iva non è evidenziata,
però, per poter fruire dell’esenzione dall’imposta
di bollo, è necessario specificare che lo stesso è stato
rilasciato in relazione al pagamento di un corrispettivo
per un’operazione soggetta all’imposta sul
valore aggiunto.
Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate
si basa sulla disamina del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
(“Disciplina dell’imposta di bollo”).
In base all’art. 13 della tariffa allegata al citato
decreto, l’imposta di bollo si applica su tutte le
fatture, le ricevute, le quietanze ed i documenti simili
rilasciati dal creditore “a liberazione totale
o parziale di una obbligazione pecuniaria”.
Sono esenti dal bollo (ai sensi dell’art. 6 della
tabella annessa allo stesso decreto), i documenti relativi
al pagamento di corrispettivi di operazioni soggette all’Iva.
L'Amministrazione finanziaria ha ribadito, quindi, il principio
dell’alternatività tra le due imposte, sottolineando
che, se sulla quietanza non risulta evidenziata l’Iva,
la norma riconosce l’esenzione dall’imposta
di bollo se sulla stessa viene espressamente indicato che
si tratta di documento connesso al pagamento di un corrispettivo
per un operazione che sconta l’imposta sul valore
aggiunto.
IL RESPONSABILE
(Dr. Antonio Vento)
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