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AREA MARKETING E CREDITO

Settore Credito e Incentivi

Prot. n. 02317
Roma, 15 luglio 2009
Com. n. 10

 

OGGETTO: Articolo 2, decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 – Disposizioni in materia di credito

 

L’articolo 2 del decreto in oggetto prevede interventi in materia di oneri bancari riguardo a tre tipologie di operazioni:

data valuta e data disponibilità per i beneficiari di bonifici, assegni circolari e assegni bancari;

commissione di massimo scoperto e commissioni bancarie per la messa a   disposizione di fondi;

surrogazione dei mutui prima casa.

 

Data valuta e data disponibilità per i beneficiari di bonifici, assegni  bancari, assegni circolari

 

A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario non potrà mai superare:

bonifici

1 giorno lavorativo successivo alla data del versamento

assegni circolari

1 giorno lavorativo successivo alla data del versamento

assegni bancari

3 giorni lavorativi successivi alla data del versamento

A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità per il beneficiario non potrà mai superare:

bonifici

4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento

assegni circolari

4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento

assegni bancari

5 giorni lavorativi successivi alla data del versamento

A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità per il beneficiario non potrà mai superare:

bonifici

4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento

assegni circolari

4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento

assegni bancari

4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento

 

Commissione di massimo scoperto e commissioni per la messa a disposizione di fondi

Con la nuova disposizione, che entrerà in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, viene modificato l’articolo 2 bis, comma 1, del D.L. 185/09 (convertito dalla legge 2/09) e viene fissato un tetto all’applicazione di commissioni bancarie per la messa a disposizione di fondi.

Pertanto, tenendo conto della modifica introdotta, l’articolo 2 bis, comma 1 stabilisce che è fatto divieto alle banche di applicare la commissione di massimo scoperto nei seguenti casi:

  1. quando il debito (scoperto di conto) è in essere per un periodo inferiore a trenta giorni consecutivi;
  2. a fronte di utilizzi in assenza di fido.

In entrambi i casi le banche possono applicare unicamente gli interessi passivi per il cliente.

Le clausole che prevedono alternativamente:

  1. una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del titolare di conto corrente, indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma;
  2. una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente - sono ammesse se il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme è:
  3. predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente e comunque di ammontare non superiore allo 0,50% per trimestre, dell’importo dell’affidamento;
  4. specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l’indicazione dell’effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo.

In assenza di tali requisiti le clausole imposte dalle banche sono da considerarsi nulle.

 

Surrogazione di mutui prima casa

La nuova norma interviene per favorire la trasferibilità dei mutui prima casa, integrando quanto già previsto dall’articolo 2, comma 5-quater della legge 28 gennaio 2009, n.2.
In particolare, si interviene sui tempi delle procedure di collaborazione interbancarie relative alle operazioni di surrogazione. Nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il temine di 30 giorni dalla data della richiesta della banca cessionaria alla banca cedente, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest’ultima. La disposizione entrerà in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Distinti saluti

 

IL RESPONSABILE
Dr.  Ernesto Ghidinelli

 

 

    Associazione Ottici della provincia di Palermo
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