AREA MARKETING E CREDITO
Settore Credito e Incentivi
Prot. n. 02317
Roma, 15 luglio 2009
Com. n. 10
OGGETTO: Articolo 2, decreto legge 1
luglio 2009, n. 78 – Disposizioni
in materia di credito
L’articolo 2 del decreto in oggetto
prevede interventi in materia di oneri bancari riguardo
a tre tipologie di operazioni:
data valuta e data disponibilità per
i beneficiari di bonifici, assegni circolari e assegni
bancari;
commissione di massimo scoperto e commissioni
bancarie per la messa a disposizione di fondi;
surrogazione dei mutui prima casa.
Data valuta e data disponibilità per i beneficiari
di bonifici, assegni bancari, assegni circolari
A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta
per il beneficiario non potrà mai superare:
bonifici |
1 giorno lavorativo successivo
alla data del versamento |
assegni circolari |
1 giorno lavorativo successivo
alla data del versamento |
assegni bancari |
3 giorni lavorativi successivi
alla data del versamento |
A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità per
il beneficiario non potrà mai superare:
bonifici |
4 giorni lavorativi successivi
alla data del versamento |
assegni circolari |
4 giorni lavorativi successivi
alla data del versamento |
assegni bancari |
5 giorni lavorativi successivi
alla data del versamento |
A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità per
il beneficiario non potrà mai superare:
bonifici |
4 giorni lavorativi successivi
alla data del versamento |
assegni circolari |
4 giorni lavorativi successivi
alla data del versamento |
assegni bancari |
4 giorni lavorativi successivi
alla data del versamento |
Commissione di massimo scoperto e commissioni per la messa
a disposizione di fondi
Con la nuova disposizione, che entrerà in
vigore dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto legge, viene modificato l’articolo
2 bis, comma 1, del D.L. 185/09 (convertito dalla legge
2/09) e viene fissato un tetto all’applicazione di
commissioni bancarie per la messa a disposizione di fondi.
Pertanto, tenendo conto della modifica
introdotta, l’articolo
2 bis, comma 1 stabilisce che è fatto divieto alle
banche di applicare la commissione di massimo scoperto nei
seguenti casi:
- quando il debito (scoperto di conto) è in
essere per un periodo inferiore a trenta giorni consecutivi;
- a fronte di utilizzi in assenza di fido.
In entrambi i casi le banche possono applicare unicamente
gli interessi passivi per il cliente.
Le clausole che prevedono alternativamente:
- una remunerazione accordata alla banca
per la messa a disposizione di fondi a favore del titolare
di conto corrente, indipendentemente dall’effettivo
prelevamento della somma;
- una remunerazione accordata alla banca
indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei
fondi da parte del cliente - sono ammesse se il corrispettivo
per il servizio di messa a disposizione delle somme è:
- predeterminato, unitamente al tasso
debitore per le somme effettivamente utilizzate, con
patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura
onnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento
richiesto dal cliente e comunque di ammontare non superiore
allo 0,50% per trimestre, dell’importo dell’affidamento;
- specificatamente evidenziato e rendicontato
al cliente con cadenza massima annuale con l’indicazione dell’effettivo
utilizzo avvenuto nello stesso periodo.
In assenza di tali requisiti le clausole imposte dalle banche
sono da considerarsi nulle.
Surrogazione di mutui prima casa
La nuova norma interviene per favorire
la trasferibilità dei
mutui prima casa, integrando quanto già previsto dall’articolo
2, comma 5-quater della legge 28 gennaio 2009, n.2.
In particolare, si interviene sui tempi delle procedure di
collaborazione interbancarie relative alle operazioni di
surrogazione. Nel caso in cui la surrogazione del mutuo non
si perfezioni entro il temine di 30 giorni dalla data della
richiesta della banca cessionaria alla banca cedente, la
banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente
in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun
mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per
la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel
caso in cui il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest’ultima. La
disposizione entrerà in vigore dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto legge.
Distinti saluti
IL RESPONSABILE
Dr. Ernesto Ghidinelli
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