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POLITICHE LEGISLATIVE
WELFARE

N. Prot.

02481

Roma,

21.07.2009

Com. n.

94

 

OGGETTO: Lavoro occasionale di tipo accessorio.

 

La disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio ha registrato importanti modifiche che ampliano l’ambito di applicazione dei cosiddetti “buoni lavoro”.

L’INPS, nell’illustrare le novità introdotte di recente dalla legge 33 del 10 febbraio 2009, sottolinea che per prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbono intendersi attività lavorative di natura meramente occasionale e “accessorie”, non riconducibili, pertanto,  a tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato od autonomo.
 

Inoltre, il carattere di accessorietà comporta che le attività di cui all’art.70 del decreto 276/2003 debbano essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari.

Il ricorso ai buoni lavoro è, quindi, limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un’ impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell’appalto o della somministrazione.

Ciò premesso, forniamo un’illustrazione sintetica delle innovazioni riguardanti le singole tipologie di prestatori.

 

Studenti, casalinghe, pensionati e percettori di prestazioni di integrazione salariale e di sostegno del reddito
 
Gli studenti con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o Istituto scolastico di ogni ordine e grado,  possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche il sabato e la domenica, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici.

Tali soggetti possono essere impiegati, nei periodi sopra indicati, per svolgere attività di lavoro occasionale accessorio nell’ambito di qualsiasi settore produttivo.

Lo svolgimento di prestazioni lavorative di tipo accessorio può essere comunque effettuato  nei periodi liberi da impegni scolastici.

Al riguardo, vengono confermate le indicazioni già fornite dall’INPS per l’individuazione dei “periodi di vacanza” e cioè:
a) “vacanze natalizie”, ovvero  il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) “vacanze pasquali”, ovvero  il periodo che va dalla “Domenica delle Palme” al martedì successivo al “Lunedì dell’Angelo”;
c) “vacanze estive”, ovvero i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

Per quanto riguarda le casalinghe, viene precisato che le stesse   possono svolgere prestazioni di natura occasionale  nell’ambito di attività agricole di carattere stagionale, come già previsto per pensionati e studenti.
Per “casalinga” deve intendersi un soggetto che svolga, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non presti attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi.
I pensionati possono  svolgere, come gli studenti, attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo.

Per tutte le tipologie di prestatori resta fermo il limite massimo delle erogazioni fissato a 5.000 euro nel corso di un anno solare con riferimento al medesimo committente.

Il limite del compenso erogabile dal singolo committente deve intendersi per il prestatore come limite netto. Di conseguenza,  l’importo lordo massimo per il committente è di 6.660 euro pari a 4.995 euro netti.

Per l’anno 2009,  le prestazioni di lavoro occasionale accessorio possono essere svolte in tutti i settori produttivi da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, fermo restando che il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito resta subordinato  alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ovvero ad un percorso di riqualificazione professionale.
I destinatari di tale disposizione sono:

  • percettori di prestazioni di integrazione salariale;
  • percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili).

In questi casi, tuttavia,  Il limite massimo dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio è di 3.000 euro per anno solare.

E’ in ogni caso, possibile cumulare per intero le prestazioni integrative del salario e le altre prestazioni di sostegno del reddito con i compensi derivanti dai “voucher”, purchè questi  ultimi rientrino nel limite di 3.000 euro per anno solare, a prescindere dal numero dei committenti.

Per quanto  attiene alla possibilità di cumulo  per i compensi superiori a 3.000 euro, l’Istituto si riserva di fornire quanto prima nuovi chiarimenti sull’argomento.

In ogni caso, l’INPS provvederà allo storno della contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito dagli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
 
Va evidenziato che agli studenti, ai pensionati ed ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, per i quali la normativa prevede lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio indipendentemente dalla tipologia di attività ed in favore di qualsiasi committente, anche qualora operino nell’ambito dell’impresa familiare nei settori previsti del commercio, del turismo e dei servizi, si applica il normale regime contributivo dei buoni lavoro, e non quello specifico dell’impresa familiare (vedi in proposito com. n. 73 del 5.6.2009).

Attività
Fra le attività per le quali è possibile ricorrere ai buoni lavoro sono state inserite anche le manifestazioni fieristiche.
Con riferimento, quindi, a  manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà,  l’INPS ribadisce che il ricorso ai buoni lavoro è possibile soltanto  per prestazioni strettamente connesse alla natura ed alla finalità dell’evento, svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione senza il tramite di intermediari.

Committenti
Le prestazioni relative a manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, possono essere utilizzate anche da committenti pubblici.

 

       Il Responsabile
       Dott. Alessandro Vecchietti

Rif: Circ INPS  9.7.2009, n.88
      Legge 9.4.2009, n.33 di conversione del decreto-legge n.5/2009

 

 

 

 

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