POLITICHE LEGISLATIVE
WELFARE
N. Prot. |
02481 |
Roma, |
21.07.2009 |
Com. n. |
94 |
OGGETTO: Lavoro occasionale di tipo accessorio.
La disciplina del lavoro occasionale
di tipo accessorio ha registrato importanti modifiche che
ampliano l’ambito
di applicazione dei cosiddetti “buoni lavoro”.
L’INPS, nell’illustrare le novità introdotte
di recente dalla legge 33 del 10 febbraio 2009, sottolinea
che per prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbono
intendersi attività lavorative di natura meramente
occasionale e “accessorie”, non riconducibili,
pertanto, a tipologie contrattuali tipiche del lavoro
subordinato od autonomo.
Inoltre, il carattere di accessorietà comporta che
le attività di cui all’art.70 del decreto 276/2003
debbano essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore
della prestazione, senza il tramite di intermediari.
Il ricorso ai buoni lavoro è, quindi, limitato al
rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso
che un’ impresa possa reclutare e retribuire lavoratori
per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso
dell’appalto o della somministrazione.
Ciò premesso, forniamo un’illustrazione
sintetica delle innovazioni riguardanti le singole tipologie
di prestatori.
Studenti, casalinghe, pensionati e percettori di
prestazioni di integrazione salariale e di sostegno del
reddito
Gli studenti con meno di 25 anni di età,
regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o
Istituto scolastico di ogni ordine e grado, possono
accedere al lavoro occasionale accessorio anche il sabato
e la domenica, oltre che nei periodi di
vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici.
Tali soggetti possono essere impiegati,
nei periodi sopra indicati, per svolgere attività di lavoro occasionale
accessorio nell’ambito di qualsiasi settore
produttivo.
Lo svolgimento di prestazioni lavorative
di tipo accessorio può essere comunque effettuato nei
periodi liberi da impegni scolastici.
Al riguardo, vengono confermate le indicazioni
già fornite
dall’INPS per l’individuazione dei “periodi
di vacanza” e cioè:
a) “vacanze natalizie”, ovvero il periodo
che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) “vacanze pasquali”, ovvero il periodo
che va dalla “Domenica delle Palme” al martedì successivo
al “Lunedì dell’Angelo”;
c) “vacanze estive”, ovvero i giorni compresi
dal 1° giugno al 30 settembre.
Per quanto riguarda le casalinghe, viene
precisato che le stesse possono
svolgere prestazioni di natura occasionale nell’ambito
di attività agricole di carattere stagionale, come
già previsto per pensionati e studenti.
Per “casalinga” deve intendersi un soggetto che
svolga, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti
in relazione a responsabilità familiari e che non
presti attività lavorativa autonoma o alle dipendenze
di terzi.
I pensionati possono svolgere, come
gli studenti, attività di natura occasionale in qualsiasi
settore produttivo.
Per tutte le tipologie di prestatori resta fermo il limite
massimo delle erogazioni fissato a 5.000
euro nel corso di un anno solare con riferimento
al medesimo committente.
Il limite del compenso erogabile dal
singolo committente deve intendersi per il prestatore come
limite netto. Di conseguenza, l’importo
lordo massimo per il committente è di 6.660 euro
pari a 4.995 euro netti.
Per l’anno 2009, le prestazioni
di lavoro occasionale accessorio possono essere svolte
in tutti i settori produttivi da percettori di prestazioni integrative del salario
o sostegno al reddito, fermo restando che il diritto
a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito
resta subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al
lavoro ovvero ad un percorso di riqualificazione professionale.
I destinatari di tale disposizione sono:
- percettori di prestazioni di integrazione salariale;
- percettori di prestazioni connesse
con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria,
mobilità, trattamenti
speciali di disoccupazione edili).
In questi casi, tuttavia, Il limite massimo dei compensi
derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale
accessorio è di 3.000 euro per anno solare.
E’ in ogni caso, possibile cumulare per intero le
prestazioni integrative del salario e le altre prestazioni
di sostegno del reddito con i compensi derivanti dai “voucher”,
purchè questi ultimi rientrino nel limite di
3.000 euro per anno solare, a prescindere dal numero dei
committenti.
Per quanto attiene alla possibilità di cumulo per
i compensi superiori a 3.000 euro, l’Istituto si riserva
di fornire quanto prima nuovi chiarimenti sull’argomento.
In ogni caso, l’INPS provvederà allo
storno della contribuzione figurativa relativa alle prestazioni
integrative del salario o del sostegno al reddito dagli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
Va evidenziato che agli studenti, ai pensionati ed ai percettori
di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito,
per i quali la normativa prevede lo svolgimento di prestazioni
di lavoro occasionale accessorio indipendentemente dalla
tipologia di attività ed in favore di qualsiasi committente,
anche qualora operino nell’ambito dell’impresa
familiare nei settori previsti del commercio, del turismo
e dei servizi, si applica il normale regime contributivo
dei buoni lavoro, e non quello specifico dell’impresa
familiare (vedi in proposito com. n. 73 del 5.6.2009).
Attività
Fra le attività per le quali è possibile ricorrere
ai buoni lavoro sono state inserite anche le manifestazioni fieristiche.
Con riferimento, quindi, a manifestazioni sportive,
culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza
o di solidarietà, l’INPS ribadisce che
il ricorso ai buoni lavoro è possibile soltanto per
prestazioni strettamente connesse alla natura ed alla finalità dell’evento,
svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della
prestazione senza il tramite di intermediari.
Committenti
Le prestazioni relative a manifestazioni sportive, culturali,
fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di
solidarietà, possono essere utilizzate anche da
committenti pubblici.
Il
Responsabile
Dott. Alessandro Vecchietti
Rif: Circ INPS 9.7.2009, n.88
Legge 9.4.2009, n.33 di conversione del decreto-legge
n.5/2009
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