POLITICHE
LEGISLATIVE
FISCALITÀ DI IMPRESA
Roma, 31.7.09
Prot. n.02675
Com. n.133
OGGETTO: Conservazione sostitutiva
delle fatture analogiche - Tempistica per l’acquisizione dell’immagine
- Assenza di vincoli legati all’opzione per la conservazione
sostitutiva – Risoluzione n. 196/E del 30 luglio
2009.
Con la Risoluzione n. 196/E del 30
luglio 2009, l’Agenzia
delle Entrate ha posto alcune precisazione circa la disciplina
della conservazione sostitutiva dei documenti analogici
di cui all’art. 4 del decreto del Ministro dell'Economia
e delle Finanze 23 gennaio 2004, recante le “Modalità di
assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti
informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di
supporto”.
La conservazione sostitutiva, ai sensi dell’art.
3, comma 1, lett. d), del citato decreto, cui
l’art. 4 rinvia, inizia con la memorizzazione dell’immagine
del documento su di un “ … supporto di
cui sia garantita la leggibilità nel tempo, purché sia
assicurato l’ordine cronologico e non vi sia soluzione
di continuità per ciascun periodo d'imposta …”.
In merito a tale fase, l’Agenzia delle Entrate chiarisce
che l’acquisizione dell’immagine dei documenti
da conservare può avvenire sia tramite scansione
del documento cartaceo sia con altre modalità che
garantiscano la rappresentazione fedele, corretta e veritiera
del contenuto del documento.
Infatti, per l’Agenzia delle Entrate, come già espresso
con la recente risoluzione n. 158/E del 15 giugno 2009,
il contribuente è libero di scegliere la modalità di
acquisizione dell’immagine dei documenti, ferma restando,
però, “la necessità della materializzazione
su supporto fisico dei documenti rilevanti ai fini delle
disposizioni tributarie, formati tramite strumenti informatici,
ma non aventi, fin dall’origine i requisiti dei documenti
informatici, per la loro conservazione si potrà procedere
all’acquisizione della relativa immagine tramite
il processo di generazione dello spool (o rappresentazione
grafica) di stampa, a condizione che l’immagine così acquisita
rispecchi in maniera, fedele, corretta e veritiera il contenuto
rappresentativo del documento”.
L'acquisizione dell’immagine dei documenti analogici
da conservare non è, inoltre, sottoposta ad alcun
vincolo temporale, potendo essere effettuata in qualsiasi
momento, né tale vincolo sussiste per il completamento
del procedimento di conservazione sostitutiva dei documenti
analogici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie,
purché il contribuente garantisca l’ordine
cronologico delle registrazioni e non vi siano soluzioni
di continuità per periodo d’imposta dei documenti
conservati in caso di documenti della stessa tipologia
e relativi al medesimo periodo d'imposta.
Su tale punto l’Amministrazione finanziaria già si
era espressa con la circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006,
chiarendo che “per quanto attiene al profilo
temporale, la conservazione elettronica dei documenti analogici
rilevanti ai fini tributari, previa memorizzazione della
relativa immagine, può essere effettuata in qualunque
momento. Questa possibilità deve essere coordinata,
tuttavia, con la previsione di cui all’art. 4, comma
2, del decreto nei casi in cui, per i documenti della stessa
tipologia e relativi al medesimo periodo d’imposta,
il contribuente abbia già optato per la conservazione
elettronica.
Al di fuori della predetta ipotesi,
infatti, la circostanza che i documenti analogici siano
soggetti ai vigenti obblighi di conservazione e di esibizione
cartacei permette comunque all'Amministrazione finanziaria
di svolgere regolarmente l'attività di controllo.
Si ricorda, in ogni caso, che la distruzione del documento
cartaceo potrà avvenire solo successivamente al
completamento del processo di conservazione”.
Infine, viene specificato che nessun obbligo esiste a
carico del contribuente che decida di revocare dalla conservazione
sostitutiva delle fatture analogiche per passare alla modalità di
conservazione tradizionale né, una volta passato a
tale regime di conservazione, gli è precluso di riadattare
la modalità sostitutiva in esame. Infatti, precisa
l’Agenzia delle Entrate, l’unico obbligo a carico
del contribuente è quello di garantire la continuità delle
modalità di conservazione per periodo d'imposta.
IL RESPONSABILE
(Dr. Antonio Vento)
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