AREA
MARKETING E CREDITO
Settore Credito e Incentivi
Roma, 4 agosto 2009
Com. n. 12
Prot. 02690
OGGETTO: Avviso comune – iniziativa
in materia di sospensione dei debiti delle piccole e
medie imprese verso il sistema creditizio
L’avviso si articola sui seguenti
punti principali:
- obiettivi
- operazioni
- imprese ammissibili
- procedure
- condizioni di delle operazioni di sospensione dei debiti
- istruttoria
L’intervento ha natura straordinaria ed è limitato
nel tempo.
L’Associazione Bancaria Italiana si impegna a promuovere
presso i propri associati l’iniziativa e a fornire
adeguata informazione circa le banche aderenti.
OBIETTIVI
Obiettivi dell’Avviso sono:
- favorire la continuità dell’afflusso di
credito al sistema produttivo, fornendo alle piccole e
medie imprese, sane e con adeguate prospettive economiche,
liquidità sufficiente per superare la fase di maggior
difficoltà e arrivare al momento della ripresa economica
nelle migliori condizioni possibili;
- promuovere il processo di patrimonializzazione
delle piccole e medie imprese, per le quali le tensioni
sono particolarmente acute anche a causa della minore
solidità finanziaria.
- rafforzare la capacità finanziaria, per meglio
cogliere le opportunità dell’attesa inversione
del ciclo economico.
OPERAZIONI OGGETTO DELL’AVVISO
Per realizzare i suddetti obiettivi,
l’Avviso identifica
le seguenti operazioni:
- sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale
delle rate di mutuo;
- sospensione per 12 mesi ovvero per
6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei
canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”;
- allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito
a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con
riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti
certi e esigibili.
Non sono previsti automatismi nella realizzazione
delle operazioni descritte. Tuttavia, nel caso in cui l’impresa
possieda specifici requisiti di seguito indicati, e la banca
o l’intermediario finanziario vigilato abbia esplicitamente
aderito all’Avviso, sono individuati dei canali di
accesso preferenziali.
IMPRESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili alle operazioni sopra indicate le piccole
e medie imprese - come definite dalla normativa comunitaria
- con una situazione economica e finanziaria che possa
garantire la continuità aziendale, ma che a causa
della crisi presentino difficoltà finanziarie temporanee.
In particolare, sono ammissibili le imprese
che alla data del 30 settembre 2008 avevano esclusivamente
posizioni classificate dalla banca “in bonis” e che al momento della
presentazione della domanda per l’attivazione di una
delle operazioni sopra indicate non hanno posizioni classificate
come “ristrutturate” o “in sofferenza” ovvero
procedure esecutive in corso.
PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL
PAGAMENTO DELLE RATE (FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE)
Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento
le rate, per la parte di quota capitale, dei finanziamenti
bancari a medio e lungo termine (mutui) e delle operazioni
di leasing finanziario in essere alla data del 3 agosto 2009.
Sono esclusi i finanziamenti e le operazioni creditizie e
finanziarie con agevolazione pubblica, nella forma del contributo
in conto interessi e/o in conto capitale.
Per la sospensione, le rate devono essere in scadenza o già scadute
(non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di
180 giorni alla data di presentazione della domanda.
Il pagamento può essere sospeso per una rata se annuale
o per periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione
d’anno.
La sospensione della quota capitale delle rate determina
la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo.
Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle
scadenze originarie.
Le rate sospese, per la sola quota capitale,
vengono ammortizzate utilizzando lo stesso tasso contrattuale
e la stessa periodicità.
Nel caso del leasing, verrà coerentemente postergato
anche l’esercizio dell’opzione di riscatto.
L’Avviso prevede che, in presenza di garanzie che
assistono le operazioni, saranno adottate, se necessarie,
le opportune iniziative al fine dell’attuazione di
quanto previsto dall’Avviso stesso.
CONDIZIONI DELLE OPERAZIONI DI SOSPENSIONE DEI DEBITI E
DI SOSTEGNO DELLE ESIGENZE DI CASSA
Le operazioni di sospensione del pagamento
delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine nonché quelle
per il sostegno delle esigenze di cassa non possono comportare
un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario
e non determinano l’applicazione di interessi di mora
per il periodo di sospensione.
Le operazioni di sospensione, inoltre,
non comportano l’applicazione
di commissioni e spese di istruttoria, restando fermo il
rimborso delle eventuali spese vive sostenute dalle banche
nei confronti di terzi connesse con l’operazione, di
cui sarà fornita adeguata evidenza.
Le operazioni sopra indicate vengono effettuate senza richieste
di garanzie aggiuntive.
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSPENSIONE
La banca, nell’effettuare l’istruttoria,
si attiene al principio di sana e prudente gestione, nel
rispetto delle proprie procedure.
Le imprese richiedenti l’applicazione delle operazioni
ammesse, al fine di consentire la verifica della loro capacità di
continuità aziendale, sono impegnate a comunicare
le eventuali informazioni di tipo economico, finanziario,
patrimoniali o organizzative richieste dalla banca. Le banche
saranno tenute a fornire una risposta di norma entro 30 giorni
lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle
informazioni eventualmente richieste.
Per le imprese che alla data della presentazione
della domanda sono ancora classificate “in bonis” e che non
hanno ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa
dalla banca che ha aderito all’Avviso, salvo esplicito
e motivato rifiuto.
OPERAZIONI PER SOSTENERE I PROCESSI DI RICAPITALIZZAZIONE
A tal riguardo il testo dell’Avviso
enuncia impegni di carattere generale per favorire il processo
di rafforzamento patrimoniale da parte delle piccole e
medie imprese.
Le banche aderenti si impegnano a prevedere
un apposito finanziamento per le imprese che realizzano
tali processi di rafforzamento patrimoniale. In particolare,
potranno essere definiti appositi finanziamenti, pari ad
un multiplo dell’aumento
di capitale effettivamente versato dai soci.
MONITORAGGIO
Il Ministero dell’economia e delle finanze, l’ABI
e le altre rappresentanze d’impresa firmatarie dell’Avviso
comune si sono impegnate a:
predisporre, entro 45 giorni dalla firma
(17 settembre), un meccanismo di monitoraggio relativo
alla tipologia di imprese beneficiarie delle operazioni
qui descritte, al volume e alle caratteristiche delle operazioni
stesse; verificare l’opportunità di eventuali integrazioni all’Avviso.
AZIONI PER FAVORIRE LA DIFFUSIONE DELLE OPERAZIONI
Il Ministero dell’economia e delle finanze si è impegnato
a identificare meccanismi che favoriscano la diffusione delle
operazioni ricomprese nell’Avviso.
Tali meccanismi varranno a favore del sistema creditizio
e finanziario sulle operazioni attivate a partire dalla data
della firma dell’Avviso, opereranno a consuntivo e
a fronte di una evidenza certa sull’ammontare e caratteristiche
delle operazioni messe in essere da ciascuna banca.
VALIDITÀ DELL’AVVISO
L’Avviso entra in vigore il 3 agosto
2009.
Le domande da parte delle imprese potranno essere presentate
fino al 30 giugno 2010.
Le banche che comunicano all’ABI di aderire all’Avviso
si impegnano a renderlo operativo entro 45 giorni dall’adesione.
Cordiali saluti
IL RESPONSABILE
Dr. Ernesto Ghidinelli
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