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UFFICIO: Vice Direzione
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POLITICHE LEGISLATIVE
FISCALITÀ DI IMPRESA

 Roma, 10.9.09
Prot. 02775
Com. n.150

OGGETTO: Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 30 luglio 2009, recante “Modifiche al regime IVA della cessione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti urbani di persone e dei documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, ai sensi dell'articolo 31-bis del decreto-legge n. 185 del 2008".

Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 30 luglio 2009, recante “Modifiche al regime IVA della cessione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti urbani di persone e dei documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, ai sensi dell'articolo 31-bis del decreto-legge n. 185 del 2008”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 dell’8 settembre 2009, sono state individuate le nuove modalità per l’applicazione dell’Iva alla vendita dei documenti di viaggio per il trasporto urbano di persone e dei documenti di sosta per i parcheggi di veicoli.
Il decreto in esame, che va ad abrogare le vecchie disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Finanze 5 maggio 1980, entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre 2009.

 

1. Applicazione dell’imposta sul valore aggiunto alla vendita di documenti di viaggio o di sosta (Art. 1)

L’Iva sulla vendita dei suddetti beni è assolta dall’esercente l’attività di trasporto o di gestione dell’autoparcheggio.
I documenti eventualmente rilasciati per le operazioni di vendita non dovranno evidenziare l’importo Iva separatamente dal prezzo della prestazione, a meno che la cessione del documento di viaggio o di sosta sia effettuata dall’esercente direttamente nei confronti di soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni utilizzatori del servizio. In tal caso l’esercente emetterà fattura entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

 

2. Adempimenti (Art. 2)

L’art. 2 del presente decreto disciplina gli adempimenti a carico dell’esercente l’attività di trasporto o di gestione dell’autoparcheggio. Specificatamente, tali adempimenti consistono nell’annotazione delle operazioni nell’apposito registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972. L’annotazione riguarda:

  1. il numero dei documenti di viaggio o di sosta consegnati o spediti e il corrispondente identificativo unitario, nonché il relativo prezzo unitario, entro l’ultimo giorno non festivo del mese di consegna o spedizione;
  2. il numero dei documenti di viaggio o di sosta restituiti, entro l’ultimo giorno non festivo del mese di consegna o spedizione;
  3. il numero totale dei documenti di viaggio o di sosta effettivamente ceduti in ciascun mese, risultante dalle precedenti registrazioni, entro il primo giorno non festivo del mese successivo a quello di cui alle lettere a) e b), con riferimento al mese anteriore.

 

L’esercente deve annotare sul registro di cui al citato art. 24, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di cui alle lettere a) e b), e con riferimento al mese anteriore, l’ammontare globale dei corrispettivi relativi al mese anteriore.
Inoltre, deve annotare entro il primo giorno non festivo successivo e con riferimento al giorno in cui sono effettuate le operazioni, l’ammontare complessivo degli altri corrispettivi riscossi con modalità informatizzate o similari (documenti con banda magnetica, microprocessore ecc.).

 

3. Particolare disciplina per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone esenti da imposta (Art. 3)

Per i trasporti pubblici urbani di persone esenti da imposta, i compensi corrisposti dall’esercente l’attività di trasporto ad intermediari, l’Iva è dovuta dall’esercente stesso l’attività di trasporto il quale dovrà emettere fattura entro i termini e secondo le modalità stabilite dall’art. 3 in esame. Una copia della fattura dovrà essere consegnata all’intermediario che la numererà, in ordine progressivo, e conserverà ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972.

 

4. Modifiche alle caratteristiche del biglietto di trasporto (Art. 4)

Con riferimento ai trasporti cumulativi che danno vita al biglietto integrato le informazioni riguardanti la ditta, necessarie ai sensi dell’art. 1, comma 3, lett. a), del decreto 30 giugno 1992, possono essere riferite tanto all’emittente tanto ad una delle imprese che partecipano al trasporto. In tal caso, gli adempimenti ai fini Iva spetteranno al soggetto indicato sul biglietto.

 

 IL RESPONSABILE
(Dr. Antonio Vento)

 

 

    Associazione Ottici della provincia di Palermo
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