POLITICHE LEGISLATIVE
Fiscalità di impresa
Roma, 29.01.2010
Prot. 000547
Com. 12
Oggetto: Tabaccai/Pubblici esercizi/Imprese commerciali - Credito d'imposta per impianti di sicurezza - Termini per la presentazione della relativa istanza.
Ricordiamo che, a partire dalle ore 10.00 di martedì 2 febbraio 2010, è possibile presentare le istanze per concorrere, fino ad esaurimento dei fondi, agli incentivi fiscali 2010, sotto forma di credito d'imposta, per i sistemi di sicurezza, previsti dall’art. 1, commi da 228 a 237, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008) e resi attuativi da due decreti ministeriali del 6 febbraio 2008.
Al riguardo, ricordiamo che sono ammessi al beneficio:
- gli esercenti esclusivamente attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa (autorizzazione ex legge 22/12/1957, n. 1293);
- gli esercenti, in via prevalente, attività di rivendita di generi di monopolio, in base a concessione amministrativa oltre ad attività commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso, e attività di somministrazione di alimenti e bevande. A questo riguardo si considera prevalente l’attività in relazione alla quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi, assunti al lordo del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è richiesto il credito d’imposta.
- tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso (compresi i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, libri e periodici e i distributori di carburante);
- tutti gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Risultano agevolabili tutte le spese effettuate per l'acquisto e la prima installazione nel luogo d'esercizio dell'attività degli impianti e attrezzature di sicurezza, con la finalità di prevenire furti, rapine e altri atti illeciti, inclusi i sistemi di pagamento con moneta elettronica.
Il credito d’imposta è riconosciuto pari all’80% delle spese sostenute e, comunque, non superiore a:
- 1.000 € per ciascun beneficiario in ciascun periodo d’imposta (2008, 2009, 2010) ammesso al beneficio (per le attività di rivendita esclusiva o prevalente di generi di monopolio);
- 3.000 € per ciascun beneficiario (per gli altri soggetti). Il credito d'imposta va utilizzato tenuto conto del credito d'imposta complessivamente riconosciuto nell'intero triennio 2008-2010.
Per tali ultimi soggetti, ovvero le pmi commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e alle attività di somministrazione di alimenti e bevande devono sussistere i seguenti requisiti:
- possedere meno di 250 occupati;
- fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o,
- un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997, a decorrere dalla data di concessione e deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta nel quale è stato riconosciuto, sia in quella relativa al periodo d’imposta nel quale è stato utilizzato. Inoltre, il bonus non concorre a formare la base imponibile delle imposte sul reddito e dell'Irap né ai fini della determinazione degli interessi passivi deducibili ai sensi dell'art. 61 del Tuir.
Per avvalersi del credito d’imposta bisogna presentare una istanza all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2008 e reperibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
L'Agenzia delle Entrate esaminerà le domande in ordine cronologico di presentazione e comunicherà l'esito, in via telematica, entro 30 giorni.
IL RESPONSABILE
(Dr. Antonio Vento)
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