Il decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229 ha istituzionalizzato
anche nel nostro Paese la ECM. L'elaborazione del programma
di ECM è stata affidata,
ai sensi dell'art. 16-ter del predetto decreto legislativo,
ad una Commissione nazionale per la Formazione Continua,
che ha il compito tra l’altro di "definire
i crediti formativi che devono essere maturati dagli
operatori in un determinato arco di tempo" e
di "definire
i requisiti per l’accreditamento dei soggetti pubblici
e privati che svolgono attività formative".
La Commissione, costituita con decreto del Ministro della
Salute del 5 luglio 2000, ha ritenuto di elaborare, sulla
base di precedenti esperienze europee, extraeuropee e
nazionali, un programma di ECM.
La ECM è un insieme organizzato
e controllato di attività formative, ed ha lo
scopo di mantenere elevata ed aggiornata la professionalità degli
operatori della Sanità. Il sistema dell’ECM è finalizzato
alla valutazione degli eventi formativi, in modo che
ogni professionista sanitario possa essere garantito
dalla qualità ed utilità degli stessi ai
fini della tutela della propria professionalità ed è lo
strumento per vigilare sul dovere di ogni professionista
di aggiornarsi e qualificarsi adeguatamente. Aggiornamento
e qualificazione devono essere controllate, verificate,
misurabili, misurate, promosse e organizzate.
Il programma nazionale ECM è obbligatorio per
tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente
o libero professionista, operante nella Sanità,
sia privata sia pubblica (circa 800.000 operatori). E’ esonerato
il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero,
corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master,
corsi di perfezionamento scientifico e lauree specialistiche
e il personale sanitario che usufruisce delle disposizioni
in materia di tutela della gravidanza e adempimento del
servizio militare (limitatamente all'anno di riferimento
nel quale usufruiscono o sono assoggettati alle predette
disposizioni).
Possono essere accreditate ECM sia
attività formative
residenziali sia attività formative a distanza.
La messa a regime del sistema ECM
ha finora riguardato l’attribuzione diretta dei crediti da parte della
commissione nazionale ad entrambe le tipologie di attività:
dall'inizio dell'anno corrente è iniziata la fase
dell’accreditamento dei provider (che prevede la "delega" ai
singoli provider di attribuzione dei crediti e richiede
garanzie soprattutto in materia di strumenti per la verifica
della qualità dell'offerta formativa e della correttezza
dei comportamenti).
Il ruolo delle aziende sanitarie
e della creazione di una rete territoriale di centri
di formazione è essenziale
per poter disporre di un numero di eventi formativi sufficiente
e per la progettazione di attività formative aderenti
a percorsi di aggiornamento e crescita del personale
sanitario delle diverse realtà professionali e
territoriali. |